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Le News Tamburelli-Quintavalle

Le prestazioni non pensionistiche dei collaboratori

Malattia – Maternità - Assegno nucleo familiare
 
Sia l’istituto della malattia che quello dei congedi per maternità e paternità, nonché gli assegni per il nucleo familiare, hanno visto negli anni un notevole progredire portando il collaboratore sempre più vicino alla figura del dipendente ai fini della tutela assistenziale.
La Malattia
L’articolo 66 del D.lgs. n. 276/73 prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. E’ però garantita al collaboratore un’indennità da parte degli Istituti previdenziali.
E’ prevista, a far data 01-01-2007 per tali soggetti, la stessa disciplina prevista per i dipendenti:
- malattia pagata oltre i quattro giorni;
- obbligo di trasmettere alla propria sede INPS di competenza entro i due giorni dal rilascio, il certificato comprovante lo stato di malattia, compilato dal medico curante e completo in tutte le sue parti, seguendo le stesse modalità previste per i lavoratori subordinati. Lo stesso certificato deve essere inviato, nello sesso termine, anche al proprio committente.
Lo stesso trattamento porta di conseguenza agli stessi doveri previsti per i lavoratori subordinati e quindi stesso obbligo relativo al rispetto delle fasce oraria di controllo che potrà essere disposto dal committente fin dal primo giorno o dall’Istituto stesso dal quarto in poi. L’indennità di malattia è pagata a partire dal quarto giorno e fino ad un massimo temporale di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Per gli eventi  che si verificano nello stesso anno solare, non sarà superato il limite di 1/6 di 365 giorni (61 gg.). Se la malattia, inoltre, prevede un ricovero ospedaliero, il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno. Al contrario dei lavoratori subordinati però a tali lavoratori non è garantita la copertura per la contribuzione figurativa.
Requisiti
- nei 12 mesi precedenti l’evento risultino accreditato almeno 3 mesi, anche non continuativi di contribuzione nella Gestione Separata;
 -  nell’anno solare precedente l’evento morboso, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo e quindi a 64502,00 (70% di 92.147,00 per il 2010).
Esclusi gli amministratori, i sindaci, i revisori, i venditori “porta a porta� e gli associati in partecipazione (messaggio INPS n. 12768 del 22/05/2007).
Indennità per ricovero ospedaliero
Il collaboratore in possesso degli stessi requisiti richiesti in caso di malattia, ha diritto, in caso di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennità fino ad un massimo di 180 giorni con le seguenti percentuali:
 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi;
 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità;
 16% del massimale contributivo de risultano accreditate da nove a dodici mensilità.
L’indennità viene corrisposta  direttamente dall’INPS dietro presentazione dell’apposito modello Mod. MAL/GEST.SEP Cod. SR62, scaricabile dal sito.
Il Congedo di maternità
Il congedo di maternità e paternità spetta alle collaboratrici a progetto, libere professioniste, associate in partecipazione, venditrici porta a porta, lavoratrici autonome occasionali e titolari di assegno di ricerca, purché non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria e non ancora pensionate.
I periodi per i quali si può accedere al congedo di maternità sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti:
- due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi a condizione però che la collaboratrice abbia a dimostrare di aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti  l’astensione. La collaboratrice ha diritto a richiedere l’indennità se in possesso dei prescritti requisiti, anche quando risulti cancellata dalla gestione separata;
- le iscritte alla gestione separata possono, nei casi di insorgenza di complicazioni, chiedere al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, l’interdizione anticipata;
 - la collaboratrice ha diritto ad usufruire della flessibilità, astenendosi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto.
Il pagamento
Il pagamento dell’indennità di maternità è previsto nella  stessa misura spettante alle lavoratrici subordinate ed è pari all’ottanta percento del reddito derivante da collaborazioni prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità.
Nei periodi indennizzati dall’INPS la lavoratrice è coperta dai contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il congedo parentale
La Finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 788, ha previsto per questa categoria di lavoratori (padri o madri), che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche, la possibilità di usufruire di congedi parentali di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità.
La domanda
Il pagamento dell’indennità non spetta al committente ma all’INPS come avviene per questi lavoratori in caso di malattia, dietro apposita domanda effettuata attraverso il modulo MatGestSep – cod. SR29.
L’ Assegno per il nucleo familiare
Dal 01/01/1998 (articolo 59, comma 16 legge n. 449 del 27/12/1997)  l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, ai venditori porta a porta, agli associati in partecipazione e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati.
Tutti gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, con le stesse modalità previste per i lavoratori subordinati ma solo se sprovvisti di altra copertura previdenziale.
La domanda per ottenere l’Assegno per il nucleo familiare deve essere presentata direttamente all’INPS entro il primo febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’erogazione.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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