Con messaggio n. 26236 del 19/10/2010 l’INPS effettua una precisazione in relazione a quanto già comunicato con l’ultima circolare di riferimento n. 36 del 9/03/2010 l’INPS (con allegata modulistica necessaria per la domanda).
Si riepiloga la normativa e si indica la novità :
La legge Finanziaria per il 2010 (comma 130 legge 191/2009) ha ampliato la platea dei possibili beneficiari dell’indennità una tantum prevista per i collaboratori che perdono il posto di lavoro, prevista dal D.L. n. 185/2008, convertito in legge 2/2009.
La misura dell’intervento
Per l’anno 2010 la misura dell’integrazione corrisponderà al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 Euro.
I requisiti per accedere al trattamento
- il collaboratore deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS: sono quindi esclusi i titolari di redditi da lavoro autonomo, i titolari di pensione e chiunque sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata;
- con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro che dà origine alla richiesta, il collaboratore deve aver svolto la propria attività in regime di mono committenza;
- il collaboratore nell’anno precedente l’evento di “fine lavoro� deve aver percepito un reddito che, per il 2009, deve essere compreso tra 5.000 euro e 20.000 e deve risultare accreditato presso la gestione separata INPS un numero di mensilità di contribuzione almeno pari a 3;
- nell’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui si è verificata la “fine lavoro�, deve essere stata accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità di contribuzione nel rispetto dei minimali contributivi vigenti (in riferimento all’anno 2010 il collaboratore dovrebbe quindi aver percepito un reddito pari almeno a 1.194.50 euro, essendo il minimale fissato per l’anno 2010 a 14.334,00 euro (minimale previsto per la gestione artigiani e commercianti);
- ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto dell’indennità , si ritiene si possano considerare utili anche i contributi figurativi derivanti da periodi per i quali sia stata corrisposta un’indennità di malattia (precisazione msg. N. 26236 del 19/10/2010).
- il richiedente deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
- con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro che dà origine alla richiesta, il collaboratore deve aver svolto la propria attività in regime di mono committenza;
- il collaboratore nell’anno precedente l’evento di “fine lavoro� deve aver percepito un reddito che, per il 2009, deve essere compreso tra 5.000 euro e 20.000 e deve risultare accreditato presso la gestione separata INPS un numero di mensilità di contribuzione almeno pari a 3;
- nell’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui si è verificata la “fine lavoro�, deve essere stata accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità di contribuzione nel rispetto dei minimali contributivi vigenti (in riferimento all’anno 2010 il collaboratore dovrebbe quindi aver percepito un reddito pari almeno a 1.194.50 euro, essendo il minimale fissato per l’anno 2010 a 14.334,00 euro (minimale previsto per la gestione artigiani e commercianti);
- ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto dell’indennità , si ritiene si possano considerare utili anche i contributi figurativi derivanti da periodi per i quali sia stata corrisposta un’indennità di malattia (precisazione msg. N. 26236 del 19/10/2010).
- il richiedente deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
Ulteriore Condizione
L’una tantum per fine lavoro dei collaboratori a progetto è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
In caso di rifiuto dell’eventuale offerta di un percorso di riqualificazione professionale ovvero di lavoro congruo proposto ai sensi della legge 291/2004, il collaboratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
In caso di rifiuto dell’eventuale offerta di un percorso di riqualificazione professionale ovvero di lavoro congruo proposto ai sensi della legge 291/2004, il collaboratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.