Entro il 31 ottobre 2010 (il termine slitta al 2 novembre 2010 in quanto il 31 cade di domenica), andrà effettuata la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute dai soggetti privati alla data del 01/01/2010.
L’agevolazione è stata introdotta per la prima volta, dall’articolo 7 della legge 448/2001, riportato in calce al presente articolo e ha trovato l’ultima delle numerose modifiche, nella legge 191/2009 all’articolo 2, che ne ha definitivamente determinato l’ultimo termine in scadenza appunto il 31/10/2010.
Per accedere alla rivalutazione occorre:
a) effettuare la redazione di una perizia giurata di stima;
b) effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore rivalutato.
Il pagamento può essere anche rateizzato in tre rate annuali di pari importo con l’applicazione dell’interesse del 3% e con scadenze:
- 2/11/2010
- 31/10/2011
- 31/10/2012
b) effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore rivalutato.
Il pagamento può essere anche rateizzato in tre rate annuali di pari importo con l’applicazione dell’interesse del 3% e con scadenze:
- 2/11/2010
- 31/10/2011
- 31/10/2012
CHI?
I soggetti ammessi a tale rivalutazione sono:
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali se le aree oggetto di rivalutazione non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale esercitata.
I soggetti ammessi a tale rivalutazione sono:
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali se le aree oggetto di rivalutazione non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale esercitata.
COSA?
- Oggetto di rivalutazione sono i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Maggiori informazioni si possono individuare nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n.15/E/2002, 9/E/2002, 81/E /2002, 55/E/2002, 35/E/2004, 16/E/2005, 6/E/2006 per giungere all’ultima, la n. 12/E/2010; e ancora la Risoluzione Ministeriale n. 395/E2008.( in pratica, per facilitare il tutto, dieci anni di documentazione da analizzare…..)
Per qualsiasi informazione specifica, i clienti sono pregati di contattare il nostro Studio.
Art. 7. Legge 448/2001
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it