L’INPS, con messaggio n. 21389 del 17/8/2010, detta le ultime istruzioni per l’utilizzo dello sgravio sui premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
- Gli importi comunicati alle aziende costituiscono la misura massima conguagliabile.
- Per il calcolo dello sgravio di dovrà prendere in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
- Nel caso in cui ai lavoratori siano erogati premi previsti sia dalla contrattazione aziendale, sia dalla territoriale, il beneficio dovrà essere usufruito in proporzione.
- le aziende che nel frattempo avessero sospeso l’attività si dovranno attenere alla procedura delle regolarizzazioni (DM10V)
- alle posizioni contributive in argomento è stato assegnato il già previsto codice “9D�.nuovi codici causale:
Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale
L944 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L. L946 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L945 Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore L947 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
L944 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L. L946 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L945 Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore L947 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
- Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota contributiva di beneficio di sua competenza, detratta in precedenza.
- Le operazioni di recupero andranno effettuate entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio in commento.(16/11/2010)
- Le operazioni di recupero andranno effettuate entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio in commento.(16/11/2010)
Ricordiamo che in data 11 Marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58, il Decreto 17 dicembre 2009, relativo allo sgravio contributivo da operare sui premi di risultato previsti dai contratti collettivi aziendali, territoriali, ovvero di secondo livello per l’anno 2009.
L’ articolo 1, commi dal 67 al 70 della legge del 21 dicembre 2007 n. 247 nell’abrogare la precedente disciplina relativa al sistema della decontribuzione applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, ha introdotto una diversa modalità di attuazione sia per le modalità di accesso al beneficio, sia per i calcoli da effettuare per lo sgravio.
L’ articolo 1, commi dal 67 al 70 della legge del 21 dicembre 2007 n. 247 nell’abrogare la precedente disciplina relativa al sistema della decontribuzione applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, ha introdotto una diversa modalità di attuazione sia per le modalità di accesso al beneficio, sia per i calcoli da effettuare per lo sgravio.
Il decreto sulla Decontribuzione a valere per il 2009
L’agevolazione, alla luce della più recente normativa non viene più attuata attraverso l’esclusione delle somme dall’imponibile contributivo, ma tramite uno sgravio fissato nella misura di 25 punti percentuali sui contributi dovuti dai datori di lavoro sulle somme corrisposte entro il limite massimo stabilito del 2,25% (per il 2009), della retribuzione annua del dipendente. Al lavoratore viene applicata un’esenzione contributiva pari al 100% da restituire al momento del recupero di quanto già versato a seguito dell’accettazione della domanda da parte dell’Istituto.
I Premi di risultato
I premi oggetto di sgravio e sui quali viene meno l’applicazione ordinaria dei contributi, sono quelli di cui sono incerti la corresponsione e l’importo, strettamente collegati agli indicatori economici di competitività , produttività e qualità , tutti elementi assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
L’indebita fruizione dell’incentivo previsto, comporterà il versamento della contribuzione dovuta e non versata, maggiorata dalle sanzioni civili, restando salva l’eventuale sanzione penale.
L’indebita fruizione dell’incentivo previsto, comporterà il versamento della contribuzione dovuta e non versata, maggiorata dalle sanzioni civili, restando salva l’eventuale sanzione penale.
Entro il 30 settembre 2010, dopo l’effettuazione di un monitoraggio effettuato dall’INPS sulle domande pervenute, un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, potrebbe elevare la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita fino al 5%, fermo restando quanto già stabilito per il limite di spesa previsto in 650 milioni di euro e limitatamente all’anno 2009.
Tutte le domande sono state accettate anche perche’ era stato previsto che, nel caso in cui le somme richieste fossero risultate superiori ai limiti di spesa stabiliti, l’Istituto di previdenza avrebbe provveduto a riproporzionare gli sgravi richiesti tra tutte le aziende le cui domande fossero andate a buon fine senza considerare alcun criterio di priorità .




