Due le novità che riguardano il canone TV, i pensionati e i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Le novità derivano dalla circolare n. 46/2010 dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’applicazione del comma 132, art. 1, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dal provvedimento n. 133729
Tali novità sono finalizzate esclusivamente per tutelare soggetti
anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico
Le novità derivano dalla circolare n. 46/2010 dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’applicazione del comma 132, art. 1, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dal provvedimento n. 133729
Tali novità sono finalizzate esclusivamente per tutelare soggetti
anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico
Abolizione canone Rai
L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento dovuti a decorrere dall’anno 2008, per l’apparecchio ubicato nel luogo di residenza ed è subordinato alla sussistenza di requisiti soggettivi:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone
di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun
anno );
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge; che siano titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilità pari a euro 6.713,98 annue.
Il reddito da prendere in considerazione è quello dato dalla somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali,
ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e
altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica;
• dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL,
pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun
anno );
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge; che siano titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilità pari a euro 6.713,98 annue.
Il reddito da prendere in considerazione è quello dato dalla somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali,
ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e
altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica;
• dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL,
pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
PROCEDURA per chiedere l’esenzione o ottenere il rimborso per gli anni passati
Per poter fruire dell’esenzione gli interessati devono compilare il modello
pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) da consegnare o spedire con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 dai
soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008,
2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad
alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i
contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati
per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene
chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso
medesima.(vedi circolare allegata).
pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) da consegnare o spedire con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 dai
soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008,
2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad
alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i
contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati
per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene
chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso
medesima.(vedi circolare allegata).
Frazionabilità del canone RAI
Altero modo di venire incontro ai soggetti più bisognosi è quella della richiesta della frazionabilità del canone in 11 rate mensili senza interessi, trattenute tramite la propria pensione.
I soggetti il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, titolari di
abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite ritenuta sulle rate di pensione.
La richiesta del pensionato ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio
ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento
annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico
Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta.