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Le News Tamburelli-Quintavalle

Comunicazione all'INPS dei redditi dei pensionati per l'incumulabilità 


Nonostante le modifiche apportate dall’articolo 19 del DL n. 122/2009 – convertito in legge n. 122/2008 - entro il 30/09/2010 alcuni pensionati restano soggetti alla comunicazione dei propri redditi di tipo autonomo per la prevista incumulabilità parziale dei due redditi.
Restano soggetti a questa incombenza, pena la pesante sanzione di un anno di pensione, tutti i pensionati titolari di una pensione di invalidità su un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.(per i particolari vedi msg. Allegato n. 23710/2010).
Non succederà nulla se il reddito annuo percepito in qualità di autonomo, sia inferiore all’importo del trattamento minimo INPS che per quest’anno è pari a euro 5950,88.
La trattenuta verrà fatta provvisoriamente per il 2010 sulla base di quanto dichiarato in previsione nel modello dal contribuente, salvo rettifica l’anno successivo sulla base degli effettivi redditi dichiarati entro il prossimo termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
I redditi denunciabili sono quelli di attività autonoma al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Non sono da ricomprendere nella dichiarazione:
- i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
- Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B);
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1):
-  le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
A tal fine potrà essere utilizzato il Modello 503 AUT (allegato al messaggio). Resta inteso, in ogni caso, che devono essere considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
 
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