L’INPS, con messaggio n. 21389 del 17/8/2010, detta le ultime istruzioni per l’utilizzo dello sgravio sui premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
- Gli importi comunicati alle aziende costituiscono la misura massima conguagliabile.
- Per il calcolo dello sgravio di dovrà prendere in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
- Nel caso in cui ai lavoratori siano erogati premi previsti sia dalla contrattazione aziendale, sia dalla territoriale, il beneficio dovrà essere usufruito in proporzione.
- le aziende che nel frattempo avessero sospeso l’attività si dovranno attenere alla procedura delle regolarizzazioni (DM10V)
- alle posizioni contributive in argomento è stato assegnato il già previsto codice “9D�.nuovi codici causale:
- Gli importi comunicati alle aziende costituiscono la misura massima conguagliabile.
- Per il calcolo dello sgravio di dovrà prendere in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
- Nel caso in cui ai lavoratori siano erogati premi previsti sia dalla contrattazione aziendale, sia dalla territoriale, il beneficio dovrà essere usufruito in proporzione.
- le aziende che nel frattempo avessero sospeso l’attività si dovranno attenere alla procedura delle regolarizzazioni (DM10V)
- alle posizioni contributive in argomento è stato assegnato il già previsto codice “9D�.nuovi codici causale:
Contrattazione aziendale
L944 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L944 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L945 Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
Contrattazione territoriale
L946 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L
L946 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L
L947 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
- Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota contributiva di beneficio di sua competenza, detratta in precedenza.
- Le operazioni di recupero andranno effettuate entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio in commento.
- Le operazioni di recupero andranno effettuate entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio in commento.
Ricordiamo che in data 11 Marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58, il Decreto 17 dicembre 2009, relativo allo sgravio contributivo da operare sui premi di risultato previsti dai contratti collettivi aziendali, territoriali, ovvero di secondo livello per l’anno 2009.
L’ articolo 1, commi dal 67 al 70 della legge del 21 dicembre 2007 n. 247 nell’abrogare la precedente disciplina relativa al sistema della decontribuzione applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, ha introdotto una diversa modalità di attuazione sia per le modalità di accesso al beneficio, sia per i calcoli da effettuare per lo sgravio.
L’ articolo 1, commi dal 67 al 70 della legge del 21 dicembre 2007 n. 247 nell’abrogare la precedente disciplina relativa al sistema della decontribuzione applicabile ai premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, ha introdotto una diversa modalità di attuazione sia per le modalità di accesso al beneficio, sia per i calcoli da effettuare per lo sgravio.
Il decreto sulla Decontribuzione a valere per il 2009
L’agevolazione, alla luce della più recente normativa non viene più attuata attraverso l’esclusione delle somme dall’imponibile contributivo, ma tramite uno sgravio fissato nella misura di 25 punti percentuali sui contributi dovuti dai datori di lavoro sulle somme corrisposte entro il limite massimo stabilito del 2,25% (per il 2009), della retribuzione annua del dipendente. Al lavoratore viene applicata un’esenzione contributiva pari al 100% da restituire al momento del recupero di quanto già versato a seguito dell’accettazione della domanda da parte dell’Istituto.
I Premi di risultato
I premi oggetto di sgravio e sui quali viene meno l’applicazione ordinaria dei contributi, sono quelli di cui sono incerti la corresponsione e l’importo, strettamente collegati agli indicatori economici di competitività , produttività e qualità , tutti elementi assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
L’indebita fruizione dell’incentivo previsto, comporterà il versamento della contribuzione dovuta e non versata, maggiorata dalle sanzioni civili, restando salva l’eventuale sanzione penale.
L’indebita fruizione dell’incentivo previsto, comporterà il versamento della contribuzione dovuta e non versata, maggiorata dalle sanzioni civili, restando salva l’eventuale sanzione penale.
Entro il 30 settembre 2010, dopo l’effettuazione di un monitoraggio effettuato dall’INPS sulle domande pervenute, un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, potrebbe elevare la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita fino al 5%, fermo restando quanto già stabilito per il limite di spesa previsto in 650 milioni di euro e limitatamente all’anno 2009.
L’invio delle domande, limitatamente al 2009, è iniziato alle ore 15 del 21/6/2010 e si è concluso alle ore 23 di domenica 11/7/2010.
Tutte le domande sono state accettate anche perche’ era stato previsto che, nel caso in cui le somme richieste fossero risultate superiori ai limiti di spesa stabiliti, l’Istituto di previdenza avrebbe provveduto a riproporzionare gli sgravi richiesti tra tutte le aziende le cui domande fossero andate a buon fine senza considerare alcun criterio di priorità .
Tutte le domande sono state accettate anche perche’ era stato previsto che, nel caso in cui le somme richieste fossero risultate superiori ai limiti di spesa stabiliti, l’Istituto di previdenza avrebbe provveduto a riproporzionare gli sgravi richiesti tra tutte le aziende le cui domande fossero andate a buon fine senza considerare alcun criterio di priorità .
I comunicati INPS che forniscono chiarimenti e regole tecniche
L’INPS con la circolare n. 39 del 18/3/2010, aveva già dettato chiarimenti e modalità per lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel 2009.
• Lo sgravio contributivo viene concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
• Lo sgravio consiste nell’abbattimento di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive concesse per tipologie di assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La misura è la stessa per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che assolvono l’obbligo contributivo presso altri enti previdenziali diversi dall’INPS (INPS-INPDAP-ENPALS-IPOST-INPGI). Resta escluso dallo sgravio, il contributo ex art. 25 c. 4 della legge 845/78 (il contributo dello 0,30% versato per la disoccupazione volontaria).
• Lo sgravio per il lavoratore è pari al 100% della quota a suo carico e quindi: il 9,19% per la generalità dei lavoratori, il 9,49% per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti alla CIGS, l’8,84% per gli operai dell’agricoltura e il 5,84% per i dipendenti con la qualifica di apprendisti. Non può essere oggetto di sgravio il contributo dell’1% (ex art. 3ter, legge 438/1992) dovuto sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2009 ammontava a Euro 42.069,00. La totale copertura ai fini pensionistici costituisce un ulteriore vantaggio per i lavoratori dipendenti.
• Lo sgravio contributivo viene concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
• Lo sgravio consiste nell’abbattimento di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive concesse per tipologie di assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La misura è la stessa per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che assolvono l’obbligo contributivo presso altri enti previdenziali diversi dall’INPS (INPS-INPDAP-ENPALS-IPOST-INPGI). Resta escluso dallo sgravio, il contributo ex art. 25 c. 4 della legge 845/78 (il contributo dello 0,30% versato per la disoccupazione volontaria).
• Lo sgravio per il lavoratore è pari al 100% della quota a suo carico e quindi: il 9,19% per la generalità dei lavoratori, il 9,49% per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti alla CIGS, l’8,84% per gli operai dell’agricoltura e il 5,84% per i dipendenti con la qualifica di apprendisti. Non può essere oggetto di sgravio il contributo dell’1% (ex art. 3ter, legge 438/1992) dovuto sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2009 ammontava a Euro 42.069,00. La totale copertura ai fini pensionistici costituisce un ulteriore vantaggio per i lavoratori dipendenti.
Successivamente, in data 31/5/2010 l’INPS, con messaggio n.14586, aveva fornito le specifiche tecniche per la composizione dei flussi contenenti le richieste di sgravio, completando le istruzioni con il messaggio 15238/2010.
Nell’ultimo messaggio, il n. 16214 del 18/6/2010, l’Istituto di previdenza ha chiarito alcuni elementi di dubbio emersi durante la fase di sperimentazione precisando che:
• il beneficio segue una logica di “cassa� per cui sono interessate allo sgravio tutte le somme erogate nel corso dell’anno 2009 anche se riferite ad anno precedente. Per ogni contratto che abbia incidenza nell’anno 2009, andranno presentate distinte domande con l’indicazione distinte dei dati;
• in caso di passaggio di lavoratori per effetto di operazioni societarie (fusione, incorporazione) che presenti l’estinzione del soggetto incorporato, le domande dovranno essere inviate dal nuovo datore di lavoro, facendo riferimento alla complessiva retribuzione del lavoratore anche per la parte erogata dal precedente datore di lavoro;
• in caso di operazione societaria (cessione di ramo d’azienda) senza estinzione del datore di lavoro precedente e successivo pagamento del premio oggetto di sgravio, il compito dell’invio della domanda spetta al soggetto cedente, salvo accordi diversi;
• l’incentivo potrà essere richiesto anche da aziende che hanno sospeso o cessato la propria attività dopo aver erogato il premio di produttività ;
• le imprese capogruppo, quando delegate agli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/79, potranno inviare singole domande per tutte le società controllate e collegate;
• nella domanda da inviare all’INPS dovrà trovare posto sia l’indirizzo e-mail del soggetto intermediario, sia quello del datore di lavoro, in quanto l’istituto invierà ad ambedue i soggetti l’esito dell’invio e comunicherà la possibilità di visualizzare la domanda accedendo al servizio online dal sito istituzionale;
• non sarà necessario l’indicazione del numero dei lavoratori nella domanda inviata tramite file XLM.
L’Inps in ultimo informa i soggetti interessati che ogni chiarimento potrà essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nell’ultimo messaggio, il n. 16214 del 18/6/2010, l’Istituto di previdenza ha chiarito alcuni elementi di dubbio emersi durante la fase di sperimentazione precisando che:
• il beneficio segue una logica di “cassa� per cui sono interessate allo sgravio tutte le somme erogate nel corso dell’anno 2009 anche se riferite ad anno precedente. Per ogni contratto che abbia incidenza nell’anno 2009, andranno presentate distinte domande con l’indicazione distinte dei dati;
• in caso di passaggio di lavoratori per effetto di operazioni societarie (fusione, incorporazione) che presenti l’estinzione del soggetto incorporato, le domande dovranno essere inviate dal nuovo datore di lavoro, facendo riferimento alla complessiva retribuzione del lavoratore anche per la parte erogata dal precedente datore di lavoro;
• in caso di operazione societaria (cessione di ramo d’azienda) senza estinzione del datore di lavoro precedente e successivo pagamento del premio oggetto di sgravio, il compito dell’invio della domanda spetta al soggetto cedente, salvo accordi diversi;
• l’incentivo potrà essere richiesto anche da aziende che hanno sospeso o cessato la propria attività dopo aver erogato il premio di produttività ;
• le imprese capogruppo, quando delegate agli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/79, potranno inviare singole domande per tutte le società controllate e collegate;
• nella domanda da inviare all’INPS dovrà trovare posto sia l’indirizzo e-mail del soggetto intermediario, sia quello del datore di lavoro, in quanto l’istituto invierà ad ambedue i soggetti l’esito dell’invio e comunicherà la possibilità di visualizzare la domanda accedendo al servizio online dal sito istituzionale;
• non sarà necessario l’indicazione del numero dei lavoratori nella domanda inviata tramite file XLM.
L’Inps in ultimo informa i soggetti interessati che ogni chiarimento potrà essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Novità per il 2011 sulla detassazione dei premi di risultato
E’ importante rilevare come nel decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disciplina sulla detassazione dei premi di risultato, viene modificata per il 2011.
L’articolo n. 53 della manovra fiscale, effettua una restrizione in relazione agli aventi diritto all’agevolazione fiscale in tema di premi correlati alla produttività .
Viene infatti previsto che per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione e efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o utili al miglioramento della competitività aziendale, potranno essere soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, solo se corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
La detassazione sarà quindi riservata solo a determinati lavoratori e impoverita nel suo complesso non essendo riproposte nelle somme da detassare anche quelle che l’Agenzia delle Entrate aveva considerato tali (v. circolari 48/98 e 59/98), quali i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, per esempio, i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda o ancora le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.
Nella norma viene indicato il nuovo limite di reddito da lavoro dipendente che dà accesso all’agevolazione fiscale e che viene individuato per il 2011 in euro 40.000,00 (nel 2010 Euro 35.000,00) mentre l’importo totale detassabile resta a euro 6.000,00.
Un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31/12/2010, determinerà la consistenza di tale incentivo fiscale e previdenziale per il 2011 in considerazione del fatto che termina con il 2010, il periodo sperimentale previsto per gli sgravi contributivi e la detassazione.
Tali somme beneficeranno infatti anche di uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro e del lavoratore, sempre nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ma solo più avanti ne conosceremo i nuovi dettagli.
A questo punto non ci resta che aspettare il provvedimento del Governo che arriverà entro il 31/122010.
L’articolo n. 53 della manovra fiscale, effettua una restrizione in relazione agli aventi diritto all’agevolazione fiscale in tema di premi correlati alla produttività .
Viene infatti previsto che per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione e efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o utili al miglioramento della competitività aziendale, potranno essere soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, solo se corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
La detassazione sarà quindi riservata solo a determinati lavoratori e impoverita nel suo complesso non essendo riproposte nelle somme da detassare anche quelle che l’Agenzia delle Entrate aveva considerato tali (v. circolari 48/98 e 59/98), quali i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, per esempio, i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda o ancora le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.
Nella norma viene indicato il nuovo limite di reddito da lavoro dipendente che dà accesso all’agevolazione fiscale e che viene individuato per il 2011 in euro 40.000,00 (nel 2010 Euro 35.000,00) mentre l’importo totale detassabile resta a euro 6.000,00.
Un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31/12/2010, determinerà la consistenza di tale incentivo fiscale e previdenziale per il 2011 in considerazione del fatto che termina con il 2010, il periodo sperimentale previsto per gli sgravi contributivi e la detassazione.
Tali somme beneficeranno infatti anche di uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro e del lavoratore, sempre nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ma solo più avanti ne conosceremo i nuovi dettagli.
A questo punto non ci resta che aspettare il provvedimento del Governo che arriverà entro il 31/122010.
