Con circolare n. 106 del 3/8/2010, l’INPS comunica le modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo.
Due le novità principali alla luce della crisi economica che ha investito tutto il mondo imprenditoriale:
1) Viene eliminato il versamento in unica soluzione delle ritenute trattenute ai dipendenti che risultava essere il primo passo verso una rateazione contributiva e che dal 3/8/2010 verrà compreso nel totale del debito da rateizzare.
2) Seconda novità riguarda l’eliminazione della rata provvisoria di 1/12 del debito totale, da effettuarsi in attesa della definizione del piano di ammortamento definitivo, sempre al fine di agevolare l’accesso alla rateazione e il rilascio di un più veloce e definitivo piano di ammortamento.
La direzione Generale dell’INPS ha già invitato tutte le sedi a individuare i crediti vantati e l’eventuale iscrizione a ruolo. In attesa della rivoluzione sulla riscossione dei ruoli che avverrà dal 2011, l’Istituto di Previdenza si affretta così a riscuotere comunque quanto ancora non versato dai debitori. Nel 2011 basterà un semplice avviso debitorio per avviare la procedura di riscossione.
L’INPS facilita l’accesso alla nuova rateazione obbligando però il debitore a inserire nella domanda e nelle conseguenti rate di pagamento tutti i debiti risultanti all’Ente di Previdenza sull’intera posizione del soggetto
La rateazione non può essere chiesta all’INPS se i debiti sono stati già iscritti a ruolo. In questo caso dovrà essere fatta domanda all’Agente della Riscossione, che però concederà anche un maggior numero di rate e può essere richiesta anche per singola cartella.
DEBITI INPS IN FASE AMMINISTRATIVA:
La domanda potrà contenere:
• crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
• crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
• crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
• crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
• crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
• crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
• crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
• crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
Potranno essere concesse 24 rate, con possibilità di un prolungamento, in casi particolari fino a 60 mensilità . Il debito dovrà essere omnicomprensivo di tutto quello che risulta a credito dell’Istituto sulla posizione del soggetto richiedente. La prima rata dovrà essere versata prima o contestualmente alla sottoscrizione della delibera di accoglimento.
La rateazione sarà valida solo a condizione che contemporaneamente vengano versati i contributi dovuti mensilmente.
La rateazione sarà valida solo a condizione che contemporaneamente vengano versati i contributi dovuti mensilmente.
DEBITI INPS ISCRITTI IN CARTELLA ESATTORIALE
La rateazione è ammessa fino a 72 rate e potrà essere concessa anche per una singola cartella.
