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Doppia contribuzione INPS: la Manovra Fiscale ribalta la sentenza

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Doppia contribuzione INPS: la Manovra Fiscale ribalta la sentenza di cassazione e nessuna modifica nella legge n. 122 di conversione.

 


 
Il Decreto legge n. 78/2010 è stato convertito in legge 122 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, n. 176. Nulla è cambiato in relazione a quanto già letto nel decreto legge sulla doppia contribuzione per i soci delle S.r.l.
Disattesa del tutto quindi la sentenza n. 3240/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che condannava l’ingiusta richiesta dell’INPS sulla doppia contribuzione dei Soci delle società commerciali, (nella forma giuridica di S.R.L.) obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti e alla gestione separata quando ricevano compensi in qualità di amministratori.
All’articolo 12 comma 11, della legge n. 122 di conversione del D.L. n. 78, con una norma di interpretazione autentica che assume pertanto valore retroattivo, viene confermato quanto sempre sostenuto dall’INPS:   l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito (nel nostro caso assimilato di lavoro dipendente) è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.
Viene ribadito che l’articolo 1 comma 208 della legge 662/1996 , deve essere interpretato nel senso che “le attività autonome� citate, sono solo quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti , escludendo pertanto i rapporti per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2 della L. 335/95.
Insomma che dire, se la sono espressamente girata a loro favore per non rischiare di perdere una grandissima fetta di contributi ad oggi già versati o oggetto di prossima richiesta da parte dell’Istituto per i periodi pregressi rivolta a chi non era iscritto alla doppia gestione pur ricoprendo il doppio ruolo di amministratore oltre a quello di socio di società commerciale.
Rimane comunque, per l’attività che obbliga all’iscrizione alla gestione autonoma dei commercianti e artigiani, la presenza del requisito dell’abitualità e della prevalenza. Questo sta a significare, che mentre per un collaboratore l’obbligo di iscrizione alla gestione separata rimane anche se non si tratta di una attività prevalente, per l’iscrizione alla gestione degli autonomi è pur sempre richiesto il requisito dell’abitualità e della prevalenza , che in caso di socio di società commerciale, potrebbe non esistere. Ricordiamo inoltre quanto sancito dal comma 203 della legge 662/96 in relazione ai presupposti  per l’iscrizione:
comma 203.
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Obbligo quindi di doppia iscrizione per quell’amministratore, percettore di compenso per la carica rivestita, svolge anche attività all’interno della S.r.l. commerciale in modo abituale e prevalente.
Attenzione però alle aliquote ridotte da versare alla gestione separata proprio in virtù della presenza di altra iscrizione previdenziale.

Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it