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Le News Tamburelli-Quintavalle

Domani 16 luglio possibilità di ravvedimento

Il 16/07/2010 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuate entro il 16/06/2010 tramite l’istituto del ravvedimento operoso e riduzione del tasso di interesse
di Rossella Quintavalle
 
 
(articolo 13 Decreto legislativo n. 472/1997 così come modificato dal decreto legge 185/2008- legge 2/2009)
Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più vantaggioso oltre che per la rivista disciplina anche per l’abbassamento dell’interesse legale dal 3 all’1% a far data 01/01/2010, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. La riduzione dell’interesse legale è stata disposta dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009.
E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando solo il 2.50% sulle imposte non pagate  più gli interessi legali del calcolati, a far data 01/01/2010 all’1% in ragione d’anno.
N.B.: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l’Agenzia delle Entrate ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali.
Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio  in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, ha alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte, il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, è così modificato a far data 29/11/2008:
la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
• Ad 1/12 (2.50%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza ( fino al 28/11/2008 era il 3,75%);
• Ad 1/10 (3%)  se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa all’anno in cui la violazione viene commessa ( fino al 28/11/2008 era pari al 6%).
Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.
L’anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere a marzo 2010 le ritenute 1001 relative al mese di novembre 2009 in scadenza il 16/12/2009, si dovrà indicare l’anno a cui si riferisce l’omesso versamento e quindi il 2009.
La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 16/06/2010, entro il 16/07/2010 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1002.47 (1000 più interessi maturati calcolati all’ 1% (dal 01/01/2010).
> codice 8906 ( sanzione  sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%).
Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà nota di rettifica dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento.
L’avviso bonario verrà notificato dall’Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all’Invio delle denunce mensili per dare al professionista incaricato la possibilità di poterla eventualmente contestare e direttamente in forma cartacea all’azienda debitrice.
Codici ravvedimento principali:
- 8901  IRPEF
- 8902 Addizionale regionale IRPEF
- 8926 Addizionale comunale IRPEF (così come modificato ris.n. 368/E del 12/12/2007)
- 8904 IVA
- 8905 IRPEG
- 8906 Sostituti d’imposta
- 8907 IRAP
- 8918 IRES
Gli interessi andranno indicati con apposito tributo tranne che sulle ritenute effettuate dai Sostituti d’imposta che continueranno a sommare gli interessi all’imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770.
Codici Interessi:
- 1989 interessi sul ravvedimento IRPEF
- 1990 sul ravvedimento IRES
- 1991 sul ravvedimento IVA
- 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
- 1993 sul ravvedimento IRAP
- 1994 sul ravvedimento addizionale regionale
- 1998 sul ravvedimento addizionale comunale.
I codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario;
I codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione “regioni� unitamente al codice della regione interessata;
Il codice 1998 dovrà essere indicato nella sezione “ici ed altri tributi locali�, unitamente al codice del comune interessato.
Pagamenti con modello F23
Le sanzioni relative a imposte di registro e altri tributi indiretti, andranno pagate con modello F23. Nello spazio causale  si dovrà indicare il codice “SZâ€? oltre al codice relativo al tributo ravveduto in caso di versamento contestuale.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
 
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