Con la circolare numero 69/2010 l’INPS ha comunicato le nuove rivalutazioni dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2010.
I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Il reddito, infatti, da abbinare alle varie fasce stabilite dall’INPS, e’ l’ultimo dichiarato e relativo al 2009.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’inidice dei prezzi al consumo tra il 2008 e il 2009 è pari allo 0,7%.
l’ANF ha sostituito i vecchi assegni familiari con alcune esclusioni: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti e titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti (per questi ultimi detto maggiorazione della pensione). L’INPS paga direttamente l’assegno agli agricoli, ai collaboratori domestici, ai disoccupati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata.
ANF ai parasubordinati e collaboratori occasionali iscritti a seguito del superamento dei 5000 Euro di compenso
Dal 01/01/1998 l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi, quelli che dal 24 ottobre 2003 sono stati inquadrati in un progetto, ai venditori porta a porta, agli associati in partecipazione e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti.
Le domande per i parasubordinati devono essere presentate direttamente all’INPS entro il primo febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’erogazione e per i periodi coperti da contribuzione. (modello Anf/Gest.sep). Possono essere presentate anche domande per anni indietro nel limite della prescrizione quinquennale prevista.
L’assegno viene pagato solamente per i mesi coperti da contribuzione.
ANF al coniuge
Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, non essere lavoro subordinato o titolare di pensione, deve fare domanda al datore di lavoro o all’Inps attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge (ANF/DIP, ANF/PREST ecc.). Oppure, se questi moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all’Inps utilizzando appositi moduli (ANF/DIP559, ANF/PENS 559, ANF/PREST 559).
Prescrizione
A proposito si ricorda che la prescrizione sull’assegno ANF opera in questo modo:
Cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l’ANF si riferisce (diritto dell’ANF).
Cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l’ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).
Pagamento assegno per periodi pregressi
Il pagamento degli arretrati per la prestazione del Assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che ha cambiato lavoro, dovranno essere richiesti al vecchio datore di lavoro nel termine di cinque anni (messaggio INPS n° 12790/2006).
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it