Le Ferie e i contributi obbligatori
Di Rossella Quintavalle_ Consulente del Lavoro in Roma
I piani ferie pronti per essere attuati, devono tenere conto di quanto dispongono le norme che regolano l’istituto non dimenticando di effettuare i dovuti calcoli dei giorni goduti e da godere affinché l’azienda non rischi di andare in sanzione e il lavoratore non riesca ad appropriarsi del suo momento per affrancare mente e fisico.
Il diritto alle ferie e’ un diritto indisponibile a tutela del lavoratore che in tale periodo ha diritto a recuperare le proprie energie fisiche e psichiche esauritesi nel corso della pregresso attività lavorativa.
L’atto normativo principe delle norme di riferimento è il D.lgs. n. 66 del 29/04/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 213/2004 e noto come “riforma dell’orario di lavoro� che ha apportato notevoli modifiche in materia di orario di lavoro, lavoro notturno, riposi, e che, all’articolo 10, ha statuito all’articolo 1 che:
“fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione�,
e al comma 2 dello stesso articolo ha precisato che:
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Lo slittamento di due settimane ai 18 mesi successivi o al più ampio periodo di differimento previsto dalla contrattazione collettiva, introdotto dal D.lgs. n. 213/2004, introduce comunque il meccanismo che porterà dopo il primo anno di lavoro ad avere a regime l’obbligo di fruizione di 4 settimane ogni anno: le due settimane maturate più le residue dei 18 mesi precedenti.
Le nuove disposizioni hanno quindi circoscritto la possibilità del datore di lavoro di monetizzare le ferie, relativamente però al solo periodo minimo di quattro settimane l’anno.
Possono essere tuttavia monetizzate:
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto cessi entro l’anno di riferimento (sempre ammissibile quindi il pagamento delle ferie per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno);
- le settimane o i giorni previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minino legale.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve quindi rispettare i seguenti obblighi normativi:
1) concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
2) concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione: la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’articolo 2109 del Codice civile pertanto, anche in assenza di norme contrattuali sull’argomento, la domanda dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che il lavoratore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
3) far osservare la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione o altro periodo previsto contrattualmente.
L’articolo 18 bis, comma 3 del D.lgs. 66/2003, così come introdotto dal D.lgs. 213/2004, ha previsto che in caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto istitutivo:
il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione
2) concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione: la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’articolo 2109 del Codice civile pertanto, anche in assenza di norme contrattuali sull’argomento, la domanda dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che il lavoratore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
3) far osservare la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione o altro periodo previsto contrattualmente.
L’articolo 18 bis, comma 3 del D.lgs. 66/2003, così come introdotto dal D.lgs. 213/2004, ha previsto che in caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto istitutivo:
il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione
Quale è il momento impositivo per il pagamento dei contributi sulle ferie, quando il contratto collettivo non fissava il termine entro il quale sussista l’obbligo di retribuirle?
L’INPS, già con circolare n. 134 del 23 giugno 1998, aveva così disciplinato l’obbligo contributivo:
• In presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che disciplini la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi, deve coincidere con il termine indicato nella normativa di riferimento.
Questo termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali che mirano ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore; in tal caso il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso per ferie non godute, coincidono con il mese in cui cade il termine differito.
• Qualora invece non esista un termine fissato dalla contrattazione collettiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi devono essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie, salvo conguaglio da effettuarsi al momento dell’effettivo godimento o della loro monetizzazione in caso di cessazione del rapporto.
L’INPS rende quindi applicabile il principio stabilito dalla convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
La circolare INPS del 1998 e’ stata successivamente integrata da ulteriori messaggi e circolari che chiariscono quale sia il momento impositivo per il pagamento dei contributi sulle ferie maturate e non godute.
Per quanto fino ad ora esposto, il prossimo versamento contributivo sulle ferie maturate nel 2008 e non godute entro il 30 giugno 2010 sarà quindi entro il 16/08/2010 p.v.
l’INPS, con messaggio 11850 del 03/07/2006, ha chiarito che nei casi in cui intervengono delle cause legali di sospensione (es. malattia, maternità ) il termine per l’assolvimento dell’obbligo contributivo rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
Una volta pagati i contributi sulle ferie maturate e ancora non godute, bisognerà prestare attenzione al recupero contributivo da effettuarsi nel momento dell’effettivo godimento o pagamento per cessazione di rapporto di lavoro e all’anno in cui si effettuano tali movimentazioni.
L’INPS, già con circolare n. 134 del 23 giugno 1998, aveva così disciplinato l’obbligo contributivo:
• In presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che disciplini la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi, deve coincidere con il termine indicato nella normativa di riferimento.
Questo termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali che mirano ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore; in tal caso il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso per ferie non godute, coincidono con il mese in cui cade il termine differito.
• Qualora invece non esista un termine fissato dalla contrattazione collettiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi devono essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie, salvo conguaglio da effettuarsi al momento dell’effettivo godimento o della loro monetizzazione in caso di cessazione del rapporto.
L’INPS rende quindi applicabile il principio stabilito dalla convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
La circolare INPS del 1998 e’ stata successivamente integrata da ulteriori messaggi e circolari che chiariscono quale sia il momento impositivo per il pagamento dei contributi sulle ferie maturate e non godute.
Per quanto fino ad ora esposto, il prossimo versamento contributivo sulle ferie maturate nel 2008 e non godute entro il 30 giugno 2010 sarà quindi entro il 16/08/2010 p.v.
l’INPS, con messaggio 11850 del 03/07/2006, ha chiarito che nei casi in cui intervengono delle cause legali di sospensione (es. malattia, maternità ) il termine per l’assolvimento dell’obbligo contributivo rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
Una volta pagati i contributi sulle ferie maturate e ancora non godute, bisognerà prestare attenzione al recupero contributivo da effettuarsi nel momento dell’effettivo godimento o pagamento per cessazione di rapporto di lavoro e all’anno in cui si effettuano tali movimentazioni.




