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Si alla doppia contribuzione INPS: la Manovra ribalta la sentenza di cassazione


 
Si alla doppia contribuzione INPS: la Manovra ribalta la sentenza di cassazione
 
Avevamo cantato vittoria nel leggere la sentenza della cassazione e ne avevamo dato notizia con la nostra news del 23/02/2010. Avevamo appreso, dopo anni di annosa titubanza, che finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3240/2010, condannavano l’ingiusta richiesta dell’INPS sulla doppia contribuzione dei Soci delle società commerciali, (nella forma giuridica di S.R.L.) obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti e alla gestione separata quando ricevano compensi in qualità di amministratori.
Ma nell’ultima pesantissima manovra finanziaria (decreto legge n. 78/2010) , all’articolo 12 comma 11,  l’ostacolo è stato raggirato e con una norma di interpretazione autentica che assume pertanto valore retroattivo, avvalora quanto sempre sostenuto dall’INPS:   l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito (nel nostro caso assimilato di lavoro dipendente) è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.
Viene ribadito che l’articolo 1 comma 208 della legge 662/1996* , deve essere interpretato nel senso che “le attività autonome� citate, sono solo quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti , escludendo pertanto i rapporti per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2 della L. 335/95.
Insomma che dire, se la sono voluta espressamente girare a loro favore per non rischiare di perdere una grandissima fetta di contributi ad oggi già versati o oggetto di prossima richiesta da parte dell’Istituto per i periodi pregressi a chi non era iscritto alla doppia gestione pur ricoprendo il doppio ruolo  di amministratore oltre a quello di socio di società commerciale.
Una beffa, contro la stessa decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, per svuotare le tasche dei cittadini e rimpinzare quelle dell’Ente, che però potrebbe creare problematiche di legittimità e trattandosi di un decreto legge, in vigore dal 31/05/2010, non è detto che la diatriba sia conclusa qui.
Rimane comunque, per l’attività che obbliga all’iscrizione alla gestione autonoma dei commercianti e artigiani, il carattere dell’abitualità e della prevalenza. Questo sta a significare, che mentre per un collaboratore l’obbligo di iscrizione alla gestione separata rimane anche se non si tratta di una attività prevalente, per l’iscrizione alla gestione degli autonomi è pur sempre previsto il carattere dell’abitualità e della prevalenza , che in caso di socio di società commerciale, potrebbe restare quello di attività di amministratore. Ricordiamo inoltre quanto sancito dal comma 203 della legge 662/96 in relazione ai presupposti  per l’iscrizione:
comma 203.
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

* comma 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.


Ne vedremo delle belle…..

Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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