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Imposta di registro- ISTAT Aprile 2010



In scadenza il  30/05/2010 il pagamento relativo all’imposta di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire 01/05/2010 (30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di rinnovo), anche se di minimo importo.
 
 L’indice ISTAT da applicare per la variazione annuale  Aprile 2009 –  Aprile 2010 e’ pari a  1,200 % già ridotto al 75%.
L’Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale  Aprile 2008 – Aprile 2010 è pari a  1,950% già ridotto al 75%.
 
Il pagamento va effettuato tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici:
• 107T per l’imposta di registro per contratti di locazione di fabbricati per l’intero periodo;
• 108T Imposta di registro per affitto fondi rustici;
• 109T Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce;
• 110T Imposta di registro per cessioni ( contratti di locazioni e affitti);
• 112T per le annualità successive alla prima dei contratti di locazione dei fabbricati;
• 114T per l’imposta di registro per proroghe;
• 115T per l’imposta di registro per contratti di locazione per la prima annualità;
• Causale RP (registrazione atti pubblici o privati )
Andrà indicato il codice dell’ufficio presso il quale e’ viene registrato il contratto
Per i contratti di nuova stipulazione, la registrazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, andrà effettuata dopo l’effettuazione del pagamento dell’imposta, entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con l’apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe.
L’imposta è pari al 2% del canone annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici  e 1% per gli immobili strumentali anche se soggetti all’imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto, e’ dovuta, ai sensi dell’articolo 28 del DPR 131/1986, l’imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986). Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata locazione all’ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.
Ravvedimento OPEROSO
Se si è dimenticati di versare l’imposta di registro, si può rimediare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente.
Se l’imposta viene pagata entro 30 giorni dall’omissione, si dovrà pagare la sanzione del 2,50% dell’imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo.
Se il ritardo supera i  30 giorni, la sanzione salirà al  3%.
Codici tributo da indicare su modello F23:
Tributo 112T: Imposta più interessi;
Tributo 671T: sanzione;
causale SZ con indicazione dell’anno cui si riferisce la sanzione..
Alcune informazioni:
Nel  caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line.
L’ammontare dell’imponibile sul quale calcolare l’imposta del 2%, andrà ridotto di un 30% nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all’articolo 2 della legge 431/98.
Mancata registrazione del contratto
Si ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le obbligazioni di ambo le parti
 

Contratto ad uso turistico
Il contratto di locazione ad uso turistico non rientra nell’ambito della normativa prevista dalla legge 431/98 ma viene regolato dall’articolo 1571 e seguenti del c.c. .
Il contratto di locazione è comunque soggetto all’obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.
Ulteriori informazioni si potranno ottenere:
• visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it,
• telefonando al numero 848800444.
 
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle,it
 
 
 
 
 
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