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Le News Tamburelli-Quintavalle

Dal 17 maggio i voucher in tabaccheria

I voucher per lavoro occasionale di tipo accessorio, da metà maggio sono anche in tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale, aderenti all’iniziativa.
Lo dovevano già essere da metà aprile ma nessuno sapeva  nulla dell’accordo stipulato dal Presidente Antonio Mastrapasqua dell’INPS e il presidente della FIT Giovanni Risso. (Federazione italiana tabaccai). L’elenco delle tabaccherie interessate è reperibile presso www.tabaccai.it
Questa soluzione dovrebbe rendere molto più agevole l’utilizzo di tale sistema per regolarizzare quei rapporti che vivono nel limbo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Per acquistare un voucher in tabaccheria occorrerà fornire il proprio codice fiscale e per attivarlo, andrà preventivamente fatta comunicazione anche tramite il conctact center dell’INPS/INAIL comunicando il proprio codice fiscale, quello del lavoratore la data di inizio e fine lavoro, Il settore di attività e il luogo di lavoro, oltre al codice di controllo stampato sul voucher acquistato in tabaccheria. Sappiamo che essendo i primi tempi, non sarà così agevole utilizzare né i canali telematici né quelli telefonici considerata la novità, ma ci auguriamo che ben presto il tutto faccia parte di una routine quotidiana.
Per approfondimento in merito si riporta l’approfondimento già pubblicato in data 10/04/2010 su questo sito.
 
Il lavoro occasionale e i voucher Approfondimento
di Rossella Quintavalle

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L’avvertimento è d’obbligo perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per evitare un contratto a tempo determinato. Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale, impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero.
Oramai di uso comune, forse troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la  circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività, l’INPS torna sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo momento:
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione dei “periodi di vacanza�, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie� il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali� il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive� i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, possono accedere al lavoro occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.

Lavoratori part- time (NOVITA’)
La finanziaria 2010 ha introdotto una nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in via sperimentale per l’anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore produttivo, durante il tempo libero dall’altro lavoro part-time subordinato.
Non potrà utilizzare quel lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Proroga per tutto il 2010 per l’utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari:
- percettori di prestazioni integrative salariali;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti) ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di euro 4.000,00.
Le casalinghe:
Questa categoria di lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività
agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti.  Per “casalingaâ€? deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
Qualsiasi pensionato può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).
LIMITI
I voucher o buoni lavoro, già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori in tutti i settori.
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più piccole prestazioni “in nero� consegnando al lavoratore un buono riscuotibile in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere utilizzato nelle opere di appalto.
(NOVITA’)
> Anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00 lordo) per ciascun anno fiscale.
> Tra le prestazioni di lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie.
Adempimenti dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono operare, alternativamente, tramite:
• Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
• Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/  nella sezione Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
• Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
• Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229, potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT.
Con l’acquisto del buono si compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano lavoratori retribuiti tramite buono, non è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
Non vi è obbligo di trascrizione sul libro UNICO del lavoro.
E’ inoltre importante precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di malattia o maternità, disoccupazione e assegni familiari e non consentono il rilascio  o il rinnovo di permessi  di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50 agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro con valore economico di Euro 37.50.
Rimborsi Voucher non utilizzati

Il voucher sarà rimborsato al netto delle spese di gestione
L’INPS, con messaggio interno del 4 Maggio, ha fornito a tutte le sedi le indicazioni operative  per il rimborso dei voucher cartacei, nonché la modulistica occorrente.
Era già stato previsto che su tutto il territorio nazionale, l’eventuale rimborso dovesse avvenire esclusivamente attraverso domanda da presentarsi presso le sedi dell’Istituto di
Previdenza, le quali avrebbero dapprima rilasciato una ricevuta e in seguito disposto un bonifico per il valore dei voucher acquistati, in modalità cartacea o telematica, ma non utilizzati.

L’importo rimborsato non corrisponderà esattamente a quanto pagato per l’acquisto, in quanto sarà depurato della quota destinata al rimborso spese per l’attività svolta dall’Istituto stesso per la gestione amministrativa del sistema e pari al 5% del valore nominale del buono lavoro. Gli importi quindi effettivamente rimborsabili, corrisponderanno a:
 euro 9,50 per ogni buono lavoro acquistato del valore di euro 10,00;
 euro 19,00 per ogni buono lavoro acquistato in sezione multipla del valore di  euro 20,00;
 euro 47,50 per ogni buono lavoro acquistato in sezione multipla da euro 50.

Il committente che non avrà utilizzato tutti i buoni acquistati potrà presentare presso la sede dove gli stessi sono stati acquistati un’apposita domanda compilata sul modello SC52, allegando prova del pagamento e i buoni non utilizzati.
Al termine di tutte le procedure interne per la verifica dell’esattezza della documentazione presentata, le sedi INPS potranno procedere al rimborso.
Il rimborso anche in caso di furto o smarrimento
I voucher non utilizzati dal committente o dal prestatore, perché smarriti o rubati potranno essere rimborsati anch’essi. Necessaria è la denuncia presentata alle autorità competenti, che dovrà essere allegata alla comunicazione da inoltrare alla sede INPS competente.

Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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