Si può detrarre dall’imposta il 19% delle spese sostenute a tale titolo nel 2009 fino a un limite di spesa di euro 250 anche per familiari a carico con un risparmio di euro 47.50 (poca cosa se l’intenzione era quella di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici !).
Il limite dei 250 euro però e’ assoluto e quindi 250 euro in totale spese dal contribuente denunciante e dai familiari a carico.
Ai fini della detrazione si devono considerare titoli di viaggio quelli acquistati per un “abbonamento� di trasporto che consente di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, in un periodo di tempo specificato.
Non sono quindi deducibili i titoli di viaggio che hanno una durata oraria come i biglietti a tempo anche durano 72 ore. Se il titolo non e’ nominativo, lo stesso deve essere auto certificato.
La detrazione non spetta se le spese di trasporto sono state utilizzate tra i costi della propria attività per i contribuenti titolari di partita IVA. Per dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2009 (anche se trattasi di abbonamenti da utilizzare per il 2010) il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento, in mancanza si considererà l’anno di inizio dell’abbonamento.
Rossella Quintavalle
C.d.L. di Roma




