Con il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2010, il Ministero della Salute ha diffuso le modalità tecniche attuative per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS, per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), da parte dei medici curanti. Dal 15 aprile è iniziata la fase transitoria per la sperimentazione del nuovo obbligo che induce i medici incaricati a rilasciare in via telematica la certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia del lavoratore. Un obbligo che prima di diventare realtà si è scontrato con mille difficoltà e una folta rete di norme che hanno visto la prima luce già nel 2004.
Il ritardo nell'applicazione della norma, è derivato non solo dall'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, ma anche da problemi di carattere tecnico e organizzativo dei medici e delle strutture sanitarie sicuramente ancora non preparate.
Il medico dipendente del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN, dovranno compilare e inviare il certificato medico in modalità telematica accedendo al Sistema di accoglienza centrale (SAC), infrastruttura informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dopo averlo ricevuto lo inoltra all’istituto competente.
Il ritardo nell'applicazione della norma, è derivato non solo dall'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, ma anche da problemi di carattere tecnico e organizzativo dei medici e delle strutture sanitarie sicuramente ancora non preparate.
Il medico dipendente del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN, dovranno compilare e inviare il certificato medico in modalità telematica accedendo al Sistema di accoglienza centrale (SAC), infrastruttura informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dopo averlo ricevuto lo inoltra all’istituto competente.
Il medico curante è comunque tenuto a rilasciare al lavoratore due copie cartacee della trasmissione telematica effettuata e in particolare copia del certificato e l’attestato di malattia che per il settore privato il lavoratore è tenuto a recapitare o trasmettere per raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro a meno che lo stesso non abbia attivato presso l’INPS il servizio di ricezione telematica dei certificati.
Nel settore del pubblico impiego, diversamente, i dipendenti saranno in ogni caso esonerati dall’obbligo di trasmissione dei certificati cartacei alla propria amministrazione. Il secondo comma dell’art 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 ha infatti sancito l’obbligo da parte dell’istituto nazionale di previdenza di inoltrare immediatamente i certificati ricevuti alle amministrazioni interessate, le quali, a tal fine, avranno preventivamente comunicato i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata all’INPS o all’INPDAP (a seconda dell’Ente cui sono iscritti i propri dipendenti).
Nel settore del pubblico impiego, diversamente, i dipendenti saranno in ogni caso esonerati dall’obbligo di trasmissione dei certificati cartacei alla propria amministrazione. Il secondo comma dell’art 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 ha infatti sancito l’obbligo da parte dell’istituto nazionale di previdenza di inoltrare immediatamente i certificati ricevuti alle amministrazioni interessate, le quali, a tal fine, avranno preventivamente comunicato i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata all’INPS o all’INPDAP (a seconda dell’Ente cui sono iscritti i propri dipendenti).
Periodo transitorio
Il Ministro Brunetta con una propria circolare ha individuato un periodo transitorio durante il quale i medici curanti potranno, in caso di impedimento tecnico, continuare a rilasciare i certificati medici mediante la previgente modalità cartacea. Trascorso tale periodo transitorio, l’unica modalità di trasmissione dei certificati sarà quella telematica, ma per un ulteriore mese è prevista una fase di collaudo del sistema durante la quale non saranno erogate sanzioni. Il tutto a regime pieno quindi dal 19 luglio 2010, mentre i medici del SSN sono in fermento.
Pesanti Sanzioni
L’inosservanza della nuova modalità di trasmissione telematica da parte dei medici, comporta una pesante contropartita in caso di mancato rispetto della normativa: costituisce infatti un illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, porta all’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
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