A seguito di un interpello del 2/04/2010, avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, superando quanto già espressamente indicato in un interpello del 2008, ritiene possibile l’invio del cedolino paga anche senza l’utilizzo di posta certificata, per i datori di lavoro privati, sempre però nel rispetto della privacy.
I consulenti del Lavoro, in qualità di delegati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono anch’essi legittimati a inviare i prospetti paga in luogo del datore di lavoro che li ha delegati.
La responsabilità però del mancato ricevimento da parte del lavoratore del documento per la verifica della retribuzione percepita, cosi’ come indicato dalla norma di riferimento del 1953, la legge n. 4, resta in capo al datore di lavoro in quanto la delega al Consulente del Lavoro, non consente l’eliminazione delle sanzioni che, in questo caso, fanno capo sempre al datore di lavoro.
Se quindi da una parte viene consentito l’invio dei prospetti paga senza l’obbligo di utilizzo della Posta elettronica certificata, dall’altra bisogna considerare che la PEC resta l’unico modo per provare l’invio e il rispetto dell’obbligo di consegna del prospetto paga.
Il Ministero inoltre conferma la possibilità dell’invio dei prospetti paga da parte della capogruppo delegata dal proprio gruppo di imprese.
Allegato l’interpello.
I consulenti del Lavoro, in qualità di delegati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono anch’essi legittimati a inviare i prospetti paga in luogo del datore di lavoro che li ha delegati.
La responsabilità però del mancato ricevimento da parte del lavoratore del documento per la verifica della retribuzione percepita, cosi’ come indicato dalla norma di riferimento del 1953, la legge n. 4, resta in capo al datore di lavoro in quanto la delega al Consulente del Lavoro, non consente l’eliminazione delle sanzioni che, in questo caso, fanno capo sempre al datore di lavoro.
Se quindi da una parte viene consentito l’invio dei prospetti paga senza l’obbligo di utilizzo della Posta elettronica certificata, dall’altra bisogna considerare che la PEC resta l’unico modo per provare l’invio e il rispetto dell’obbligo di consegna del prospetto paga.
Il Ministero inoltre conferma la possibilità dell’invio dei prospetti paga da parte della capogruppo delegata dal proprio gruppo di imprese.
Allegato l’interpello.




