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I lavoratori al seggio


La normativa che regola il meccanismo dei permessi spettanti ai lavoratori dipendenti impiegati nei seggi elettorali è dettata dal combinato disposto dell'art. 119, DPR n. 361/1957, e dell'art. 1, legge n. 69/1992. La legge 69/1992, ha chiarito che i lavoratori dipendenti impiegati nei seggi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.
I lavoratori chiamati al Seggio hanno quindi diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono da considerare, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Ai sensi dell’articolo 119 del T.U n. 361/57, modificato dall’articolo 11 della legge 53/90 e dall’articolo 1 della legge 69/1992, il lavoratore, dopo aver preavvertito il datore di lavoro tramite richiesta in carta libera, può assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto. Considerando che le operazioni elettorali occupano generalmente le giornate di sabato e domenica, spetta al lavoratore un riposo compensativo da godere nei giorni successivi.
Quanti giorni spettano di risposo al lavoratore, dipende dal tipo di orario che svolge per contratto in azienda.
Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, egli avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per risposo, anche nelle giornate di martedì e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica.
Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana , avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo la sola domenica. 
Inoltre, qualora le operazioni si prolunghino anche solamente per qualche ora dopo la mezzanotte del lunedì o nelle prime ore del martedì, il giorno di riposo in caso di settimana corta, o i due giorni di riposo in caso di sabato lavorativo, saranno spostati di un giorno.
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate al datore di lavoro tramite idonea documentazione da presentarsi a cura del lavoratore.
Riepilogando:
le giornate impegnate nei seggi che coincidono con l’orario lavorativo saranno considerare a tutti gli effetti, giornate lavorative normali e quindi retribuite.
Per  il giorno festivo o il sabato per chi effettua la settimana corta, il lavoratore ha diritto a usufruire di altrettanti giorni di riposo compensativo o al pagamento di giornate retributive in aggiunta alla retribuzione mensile. La rinuncia al riposo deve essere validamente accettata dal lavoratore.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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