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Le News Tamburelli-Quintavalle

730-4 obbligo o facoltà

Partito in via sperimentale nel 200, e limitato solo ad alcune regioni, da quest’ anno la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati del sostituto d’imposta contenente gli indirizzi e-mail anche dell’intermediario per la ricezione dei modelli 730/4 in modalità telematica, coinvolge tutte le regioni d’Italia ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali l’INPS, l’IPOST, l’INPDAP, il Ministero Economia e Finanze, le Ferrovie dello Stato e Poste spa.
Si è discusso molto sull’obbligatorietà o la facoltà di tale nuova comunicazione, per concludere che, seppure derivi da un obbligo di legge, nessuna sanzione sarà applicata. L’unica diversità consisterà nel fatto che chi adempierà entro il 31/03/2010, potrà, già da quest’anno, ricevere le comunicazioni dei risultati dei modelli 730 dei propri dipendenti, direttamente in via telematica, senza fogli che viaggiano qua e là tra fax, scansioni e-mail, o recapiti postali.
Un vantaggio quindi che non è da sottovalutare soprattutto quando si è in possesso di un software gestionale paghe che in automatico preleva il file e lo carica direttamente nelle nostre banche dati per l’elaborazione dei cedolini di luglio 2010.
Ultima a dare qualche altra indicazione sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate stessa con la circolare n. 16 del 27/03/2010 che si riporta testualmente:
“2.4 Comunicazione utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-4
L’art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono
telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4)
all’Agenzia delle entrate, che lo rende disponibile in via telematica, ai sostituti
d’imposta.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio
2010 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica
dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate� (v.
punto 3.5), che deve essere compilato dai sostituti d’imposta indicando la sede
telematica (fisconline o entratel) o l’intermediario presso cui saranno resi
disponibili i dati contabili del mod. 730-4 e trasmesso entro il 31 marzo.
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione
che ha interessato un limitato numero di sostituti d’imposta, individuato in base
al domicilio fiscale in determinate province.
Da quest’anno il flusso informativo dei dati viene esteso a tutte le province
del territorio italiano, pertanto, tutti i sostituti d’imposta, indipendentemente dalla
provincia in cui hanno il loro domicilio fiscale, che intendono ricevere i dati per
effettuare i conguagli direttamente dall’Agenzia delle entrate, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario, tale modello di
comunicazione. Sono esclusi da questa possibilità alcuni grandi sostituti indicati
al punto 3.6.
L’estensione del flusso informativo dei dati costituisce una ulteriore fase
della graduale attuazione della normativa ed è dettata dalla considerazione che
tale procedura semplifica gli adempimenti, costituendo una più agevole modalità
di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i
sostituti inseriti nel flusso hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei
dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare
con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente i
mod. 730-4;
b) se in possesso di più utenze quella o quelle scelte per ricevere i mod. 730-
4;
c) l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione
telematica;
d) codice sede operativa, che deve corrispondere a quello (o a quelli) indicato
nei CUD rilasciato ai propri dipendenti. Si evidenzia che, qualora nei
CUD non sia stata indicata alcuna sede operativa nella comunicazione
deve essere convenzionalmente indicato come codice sede “000�.
La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2010; se la comunicazione perviene oltre tale data ha effetto per
l’assistenza fiscale da prestare nell’anno 2011.�
UN COMMENTO
Se è pur vero che non esiste pace, se è pur vero che all’inizio per noi è sempre una grande fatica sia per interpretare la volontà del legislatore, sia per approcciarsi a una novità, non si può negare che a distanza di tempo, tutto poi torna anche a favore nostro, oltre naturalmente che a favore di tutte le amministrazioni con le quali abbiamo a che fare ogni giorno.
La collaborazione c’e’ tutta da parte nostra, sempre troppo poca disponibilità invece da parte di chi stà dall’altra parte degli sportelli.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
 
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