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Prestazioni malattia e maternità

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Con circolare n. 37 del 11/03/2010 L’INPS ha comunicato i valori utili per il pagamento delle prestazioni di malattia e maternità di alcune categorie di lavoratori, vediamone alcune:
LAVORATORI DOMESTICI
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 11 del 28.01.2010):

Ø  euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
Ø  euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;
Ø  euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
Ø  euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI E ARTIGIANE:
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:
 
  > commercianti: euro 34,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.
  > artigiane: euro 38,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2010, applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.334,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 319,17.
Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia  corrisponde ad euro  64.054,90 (= 70% del massimale 2009,  pari ad euro 91.507,00).
INDENNITA DI MALATTIA
l’indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge  n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia stessa.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00, l’indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
 
•     euro 10,10 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione;
 
•     euro 15,15 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione;
 
•     euro 20,20 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione.
 
  
Degenza ospedaliera
 
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2010, l’indennità, calcolata su euro 252,46,  corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
 
  euro 20,20, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  euro 30,29, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  euro 40,39 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
 
Dal sito dell’INPS.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it