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Dal collegato lavoro le Sanzioni estese ai committenti

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto fino ad oggi solo per i datori di lavoratori in relazione ai dipendenti, è stato esteso dal collegato lavoro, approvato in data 3/03/2010, anche all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata.
Sanzioni previste dall’articolo 2 D.L. 463 – convertito in legge n. 638 del 11/11/1983, come modificato dall’articolo 1 D.lgs. n. 211/94
comma 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.(circolare INPS n. 121/1994)
comma 1-bis: l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,00. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
 
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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