Sappiamo bene come l’epoca del vicino di casa che si offriva per fare “due conti� è finita. Ora per tenere la contabilità di un condominio ci vuole l’esperto. Ricordiamo che il condominio ha l’obbligo di nominare un amministratore quando abbia più di quattro condòmini. Nel caso non vi sia obbligo di un amministratore, il pagamento sarà effettuato da uno qualsiasi dei quattro proprietari.
Anche per questi soggetti inizia il periodo in cui devono prestare la massima attenzione alle incombenze che sono sempre in agguato.
Oltre ad aver inviato entro il 1/03/2010 le certificazioni di ritenuta d’acconto ai fornitori pagati durante l’anno 2009, e i CUD ad eventuali dipendenti, dovranno preoccuparsi innanzi tutto, in vista delle prossime scadenze reddituali, di allegare alla propria dichiarazione il quadro “AC� per dichiarare le spese del Condominio da loro amministrato:
In tale quadro andranno indicati i costi per servizi di importo superiore a euro 258.23 al lordo di IVA.
Non andranno indicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica o gas;
- gli importi relativi a beni o servizi effettuati nell’anno solare, di importo inferiore a euro 258.23 al lordo di IVA;
- gli importi di beni e servizi per i quali è stata versata la ritenuta d’acconto del 4% che andranno invece indicati nel modello 770/2010.
Anche per questi soggetti inizia il periodo in cui devono prestare la massima attenzione alle incombenze che sono sempre in agguato.
Oltre ad aver inviato entro il 1/03/2010 le certificazioni di ritenuta d’acconto ai fornitori pagati durante l’anno 2009, e i CUD ad eventuali dipendenti, dovranno preoccuparsi innanzi tutto, in vista delle prossime scadenze reddituali, di allegare alla propria dichiarazione il quadro “AC� per dichiarare le spese del Condominio da loro amministrato:
In tale quadro andranno indicati i costi per servizi di importo superiore a euro 258.23 al lordo di IVA.
Non andranno indicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica o gas;
- gli importi relativi a beni o servizi effettuati nell’anno solare, di importo inferiore a euro 258.23 al lordo di IVA;
- gli importi di beni e servizi per i quali è stata versata la ritenuta d’acconto del 4% che andranno invece indicati nel modello 770/2010.
La ritenuta d’Acconto del 4%
E‘ noto orami che dal 1998 i condomini sono divenuti sostituti d’imposta al pari degli altri soggetti esercenti una qualsiasi attività e il comma 43 dell’unico articolo della legge finanziaria 2007, con l’introduzione dell’articolo 25-ter nel DPR 600/73, ha apportato un’ulteriore fastidiosa novità che a dirla tutta, esula un po’ dalla concezione che si aveva circa i soggetti obbligati a detrarre dal loro compenso una ritenuta in acconto sul reddito.
La circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 07/02/2007, all’epoca chiarì su quali corrispettivi il “condominio� nella persona del suo amministratore, deve operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa. Soggetti a questa normativa sono tutti i contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa.
La ritenuta va operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
Ricadono nell’obbligo tutte quelle prestazioni che comportano l’assunzione di un’obbligazione volta alla realizzazione di un servizio con esclusione di quelle prestazioni che prevalentemente richiedano la cessione del bene rispetto alla mano d’opera.
Inclusi quindi tutti gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di un edificio quali manutenzioni impianti elettrici, servizi di pulizia, cura dei giardini, lavori idraulici, manutenzioni di caldaie e ascensori.
Rimangono esclusi dall’applicazione della nuova ritenuta le forniture di gas, luce, acqua.
E’ evidente che rimangono soggetti alla ritenuta del 20% tutte le prestazioni rese da professionisti.
Il versamento della ritenuta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Nulla rileva la data di emissione della fattura o la data di effettuazione delle prestazioni
Il versamento andrà effettuato con modello F24 con l’indicazione di appositi codici tributo:
1020 quando il percipiente e’una società SRL o SPA ( acconto IRES )
1019 quando il percipiente sia una persona fisica. ( acconto IRPEF )
Si rammenta che il condominio, non essendo un soggetto titolare di partita IVA non e’ obbligato all’invio telematico del modello F24, almeno per ora, e potrà quindi portare il suo versamento in banca.
Le fatture per le quali sia stata versata la ritenuta del 4%, non dovranno essere indicate sul quadro AC da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio in quanto già indicate nel modello 770 e così come già prevista dalla norma istitutiva dello stesso quadro (articolo 7 DPR 29 settembre 1973, n° 605, disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998) il quale stabilisce che vanno indicati l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio con esclusione “…….dei dati relativi alle forniture e servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte�.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
E‘ noto orami che dal 1998 i condomini sono divenuti sostituti d’imposta al pari degli altri soggetti esercenti una qualsiasi attività e il comma 43 dell’unico articolo della legge finanziaria 2007, con l’introduzione dell’articolo 25-ter nel DPR 600/73, ha apportato un’ulteriore fastidiosa novità che a dirla tutta, esula un po’ dalla concezione che si aveva circa i soggetti obbligati a detrarre dal loro compenso una ritenuta in acconto sul reddito.
La circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 07/02/2007, all’epoca chiarì su quali corrispettivi il “condominio� nella persona del suo amministratore, deve operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa. Soggetti a questa normativa sono tutti i contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa.
La ritenuta va operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
Ricadono nell’obbligo tutte quelle prestazioni che comportano l’assunzione di un’obbligazione volta alla realizzazione di un servizio con esclusione di quelle prestazioni che prevalentemente richiedano la cessione del bene rispetto alla mano d’opera.
Inclusi quindi tutti gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di un edificio quali manutenzioni impianti elettrici, servizi di pulizia, cura dei giardini, lavori idraulici, manutenzioni di caldaie e ascensori.
Rimangono esclusi dall’applicazione della nuova ritenuta le forniture di gas, luce, acqua.
E’ evidente che rimangono soggetti alla ritenuta del 20% tutte le prestazioni rese da professionisti.
Il versamento della ritenuta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Nulla rileva la data di emissione della fattura o la data di effettuazione delle prestazioni
Il versamento andrà effettuato con modello F24 con l’indicazione di appositi codici tributo:
1020 quando il percipiente e’una società SRL o SPA ( acconto IRES )
1019 quando il percipiente sia una persona fisica. ( acconto IRPEF )
Si rammenta che il condominio, non essendo un soggetto titolare di partita IVA non e’ obbligato all’invio telematico del modello F24, almeno per ora, e potrà quindi portare il suo versamento in banca.
Le fatture per le quali sia stata versata la ritenuta del 4%, non dovranno essere indicate sul quadro AC da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio in quanto già indicate nel modello 770 e così come già prevista dalla norma istitutiva dello stesso quadro (articolo 7 DPR 29 settembre 1973, n° 605, disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998) il quale stabilisce che vanno indicati l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio con esclusione “…….dei dati relativi alle forniture e servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte�.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it