Ulteriore sgravio contributivo dal 2010 in poi
(D.lgs. n. 252/2005 Art.10 comma 4- ex art.8 comma 2 D.l. n. 203 del 30/09/2005, così come modificato dalla Finanziaria 2007)
Un’ulteriore crescente percentuale di sgravio contributivo è disposta a decorrere dal 2008:
- Dal 2010: 0,23%
- Dal 2011: 0,25%
- Dal 2012: 0,26%
- Dal 2013: 0,27%
- Dal 2014: 0,28%
Riteniamo utile ricordare che sulle quote contributive a proprio carico versate dal datore di lavoro ai Fondi, e’ dovuto un versamento di solidarietà del 10% all’INPS. (art. 9-bis L.166/1991).
Art. 10. D.lgs. n. 252/05
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.