Le News Tamburelli-Quintavalle

L’INAIL delle Casalinghe 1 euro al mese

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Scade il oggi il termine per il pagamento del premio di assicurazione contro gli infortuni domestici di 12,91 Euro previsto per ogni cittadino in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi già svolge un’attività per la quale vi è obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza.
Piu’ Comodo il Pagamento
Già dallo scorso anno il pagamento potrà essere effettuato anche on line sul portale internet dell’INAIL tramite carta di credito VISA o MASTERCARD, carta prepagata Postpay o conto Bancoposta.
Si può in alternativa ritirare il bollettino di c/c postale (intestato ad INAIL, P.le Pastore, 6- Roma) presso gli uffici postali o presso le sedi INAIL o le associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale UGL) e il suo pagamento corrisponde ad una iscrizione. La data del primo versamento del premio assicurativo coincide con quella in cui la persona inizia a dedicarsi alla cura della famiglia in modo esclusivo come ad esempio, il 18° anno di età oppure nel momento in cui viene a  cessare in modo definitivo o temporaneo la propria attività lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice interruzione di attività lavorativa o entrata in  mobilità o cassa integrazione).
L’importo non è frazionabile e deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
L' ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LE CASALINGHE
La legge 3 dicembre 1999 n° 493, ha istituito una forma di assicurazione a favore di coloro che non svolgono alcun lavoro subordinato da cui deriva una copertura infortunistica, per la tutela dei numerosi infortuni che si consumano dentro le mura domestiche.
Anche se gli infortuni fra le mura di casa interessano soprattutto le donne, ciò non esclude che l’assicurazione in questo caso non abbia sesso.
Dal primo marzo 2001 infatti e’ divenuta obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL per coloro che hanno le seguenti caratteristiche:
• Età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• Svolgimento di un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui vive non legati da vincolo di subordinazione;
• Svolgimento lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo senza effettuare cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente e cassa previdenziale.
Rientrano quindi tra i soggetti assicurabili:
• I pensionati che non abbiano superato i 65 anni
• I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
Coloro che avendo compiuto i 18 anni, stanno in casa in attesa di prima occupazione
• I lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità ( con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività )
• Lavoratori stagionali, a tempo determinato (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività)
Sono invece escluse:
• Le persone di età inferiore ai 18 anni o superiori a 65
• Lavoratori socialmente utili
• Borse lavoro
• Coloro che frequentano corsi di formazione e di orientamento
• Tirocinanti
• Lavoratori part-time
• i religiosi e le religiose in quanto non facenti parte di un nucleo familiare così come definito dal decreto.
Gli Infortuni indennizzati
Gli infortuni coperti sono quelli che avvengono in occasione del lavoro prestato nell’ambito domestico per causa violenta o virulenta, compresi quelli accaduti a causa di animali domestici ma non esotici o particolarmente feroci.
Per ambito domestico si intendono gli infortuni come sopra specificati, occorsi in ogni immobile accatastato come civile abitazione nella categoria A con esclusione della A10 (uffici e studi privati), anche se case di villeggiatura, cantine, soffitte e parti condominiali purchè si trovino nel territorio nazionale.
Sembrano esclusi dalla tutela tutti quegli infortuni accaduti per eseguire lavori particolarmente complicati per i quali e’ necessaria una determinata tecnica e personale specializzato.
Vengono risarciti gli infortuni che abbiano un’invalidità permanente pari o superiore al 27%.
Non sono invece indennizzati gli infortuni
• con invalidità temporanea
• Che diano un’invalidità permanente inferiore al 27%
• Quelli avvenuti fuori dal territorio nazionale
• Avvenuti in casa ma non in occasione di lavoro domestico
• Gli infortuni derivanti da calamità naturali, crolli degli immobili causati da cedimenti strutturali, guerre, insurrezioni o tumulti popolari
• Gli incidenti mortali
Cosa fare in caso di infortunio
Nel caso in cui si verifichi un infortunio, l’infortunato si rivolgerà al pronto soccorso per le cure del caso, o al proprio medico di famiglia e se il medico riterrà che dall’infortunio sia risultata un’invalidità permanente pari o superiore al 27%, l’assicurato in regola con il pagamento annuale, farà denuncia all’INAIL per la liquidazione della rendita.
Si fa presente che la nuova percentuale del 27% si applica solamente agli infortuni occorsi dal primo gennaio 2007 in quanto fino al 2006 era del 33%.
In questo caso l’infortunato avrà diritto al pagamento mensile di una rendita esentasse proporzionata all’entità dell’invalidità subita, per tutta la vita.
Lo stato interviene nel pagamento nei seguenti casi:
• reddito personale complessivo lordo fino a 4648,11 appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi 9296,22 annui.
A dimostrazione di ciò andrà fatta un’autocertificazione su modelli disponibili presso tutte le sedi INAIL o i patronati, le associazioni delle casalinghe e allegato alla presente news.
Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF 
Nel reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del soggetto assicurabile e del suo nucleo familiare devono essere compresi tutti i redditi posseduti ed in particolare:
1. redditi di lavoro ed assimilati desumibili dal CUD relativo all’anno precedente:
retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni privilegiate ordinarie);
2. redditi dei fabbricati, compresa l’abitazione principale (c.d. “prima casaâ€?), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;
3. altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d’impresa e diversi) percepiti nell’anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di assicurazione;
4. in caso di assicurato separato o divorziato, l’assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all’obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell’abitazione con provvedimento del Tribunale;
5. indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL;
6. integrazione della rendita diretta erogata dall’INAIL.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, tra l’altro:
1. rendita diretta erogata dall’INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;
2. rendita ai superstiti erogata dall’INAIL;
3. rendita di “passaggioâ€? per silicosi ed asbestosi erogata dall’INAIL;
4. assegno erogato dall’INAIL per assistenza personale continuativa;
5. assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL;
6. speciale assegno continuativo mensile erogato dall’INAIL;
7. erogazione integrativa INAIL di fine anno;
8. rendita diretta erogata dall’INAIL a seguito di infortunio domestico;
9. indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall’INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;
10. redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);
11. pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;
12. indennità di accompagno agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;
13. pensione di invalidità civile;
14. assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
15. redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;
16. redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;
17. assegni familiari e assimilati;
18. la maggiorazione sociale delle pensioni.
Informazioni piu’ specifiche si potranno avere telefonando:
• alle associazioni delle casalinghe:
• Donne Europee federcasalinghe: 0668805944-0966263043-0916820335
• movimento italiano casalinghe 030 – 2006951 – 0651606044
 â€¢ Al conctat center dell’inail: 803164
• Sindacato Casalinghe Scale UGL 0632482242
• lo Studio di un Consulente del Lavoro
 
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro
www.rossellaquintavalle.it