Come abbiamo già scritto, il DL n. 168/2009 ha previsto il differimento di una quota (20%) dell’acconto IRPEF 2009 in scadenza il 30.11.2009.
Ai commi 6, 7 e 8 La Finanziaria 2010 detta le regole per il recupero delle somme versate / trattenute in più rispetto al programmato slittamento di un 20% unitamente al saldo di giugno 2010. Viene confermato che:
Ai commi 6, 7 e 8 La Finanziaria 2010 detta le regole per il recupero delle somme versate / trattenute in più rispetto al programmato slittamento di un 20% unitamente al saldo di giugno 2010. Viene confermato che:
coloro che a novembre hanno effettuato il pagamento dell’acconto nella misura totale prevista del 99%, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare in compensazione con altre imposte, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997;
per i dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti di imposta che hanno effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009 calcolando l’intero 99%, la restituzione di tali maggiori somme doveva essere operata nella retribuzione di dicembre 2009. Le somme restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi dell`art.1, comma 1, del D.P.R. 445/1997, e cioè il datore di lavoro può scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi.
per i dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti di imposta che hanno effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009 calcolando l’intero 99%, la restituzione di tali maggiori somme doveva essere operata nella retribuzione di dicembre 2009. Le somme restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi dell`art.1, comma 1, del D.P.R. 445/1997, e cioè il datore di lavoro può scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi.