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Le News Tamburelli-Quintavalle

Finanziaria 2010 prorogata la detassazione sui premi di produttività

 
 
 
Iniziamo oggi a trattare qualche novità della nuova Finanziaria, raccolta nella legge n. 191 del 23/12/2009.
Dalla Finanziaria 2010 (articolo 2, commi 156 e 157)  un’ulteriore proroga alla detassazione sui premi di produttività introdotta, anche se in maniera più ampia, dal D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 -. legge 126/08- e confermata per la prima volta dal D.L n. 185/2008 –  legge n. 12/2009 .
La proroga di estende fino al 31/12/2010.
L’importo massimo resta a  6000 euro al netto delle trattenute previdenziali (imponibile fiscale).
Possono quindi godere dell’agevolazione i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, che nell’anno 2009 hanno avuto redditi da lavoro dipendente non superiori a 35.000,00 euro, o non ne hanno avuti. Questo vuol dire che il limite dei 35.000,00 euro può essere superato da redditi di diversa natura, anche da redditi assimilati.
Sono da escludere, inoltre, nel tetto dei 35.000,00 euro le somme percepite e soggette a tassazione separata.
 
Quale beneficio?
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta del 10% sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali  regionali e comunali per erogazioni effettuate e pagate nel corso del 2010 fino al limite dei 6000,00 euro per premi legati all’incremento della produttività, innovazione e efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico del datore di lavoro restano come per lo scorso anno, esclusi gli importi erogati a titolo di straordinari.
I 6000,00  Euro devono essere considerati al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle ritenute previdenziali.
Altro beneficio è quello derivante dal fatto che tale somma non è parte del reddito complessivo imponibile con conseguente diritto a maggiori detrazioni d’imposta.
Potrebbe non avere nessun beneficio o contrariamente un aggravio, quel lavoratore part time che non ha imposta per effetto delle detrazioni fiscali, si consiglia quindi di valutare ogni singola posizione.
 
 
Quali lavoratori?
Sono  i dipendenti dei datori di lavoro privati (imprenditori, liberi professionisti), i lavoratori in somministrazione dipendenti da agenzie del lavoro, a poter usufruire dell’agevolazione.
 
Quali requisiti?
Il lavoratore potrà aver diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva solo nel caso in cui nell’anno precedente non abbia superato il reddito (imponibile fiscale) di 35.000 euro.
 
Quali somme oggetto della detassazione ?
 Le somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Non e’ necessario che detti premi siano ricompresi in un accordo collettivo aziendale di secondo livello. Bisognerà comunque  avere prova documentale della comunicazione scritta consegnata al lavoratore dove si motiva l’erogazione del compenso aggiuntivo.

Per Quale periodo?
 Il periodo oggetto dell’agevolazione e’ l’anno 2010. Saranno quindi detassate quelle somme erogate per prestazioni effettuate a far data 01/01/2010 e fino al 31/12/2010. anche in questo caso però il limite deve ritenersi esteso, per il principio di cassa allargato, al 12 gennaio 2009.

Cosa deve fare il lavoratore?
 Il lavoratore che presta servizio dallo stesso datore di lavoro presso cui lavorava nel corso di tutto il 2009, non dovrà fare nulla. Il sostituto applicherà automaticamente la normativa agevolativa. Il lavoratore invece che ritiene di non averne diritto perche’ nel 2009 aveva un altro datore di lavoro e quindi superava il limite dei 35.000, deve farne comunicazione al datore di lavoro.
 Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.

Che deve fare il datore di lavoro?
 Il datore di lavoro applicherà automaticamente  lo sgravio fiscale, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rilascerà apposita dichiarazione dalla quale risulti la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva.

Con quali tributi si paga l’imposta sostitutiva?
 Con risoluzione dell’otto luglio 2008, sono stati istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento della nuova imposta sostitutiva del 10%. Questi i codici:

RISOLUZIONE N. 287/E dell’8 luglio 2008
Codice tributo  Denominazione
1053  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1604  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1904  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1905  Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1305  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
 
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
 
 
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