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Le News Tamburelli-Quintavalle

Ora X per il modello EAS


E’ giunta l’ora per gli enti associativi di presentare il tanto chiacchierato modello EAS.
Gli enti associativi che operano senza scopo di lucro sono chiamati alla compilazione del modello che ha visto il generare di numerose circolari esplicative.
Tale modello ha finalità esclusivamente fiscali e occorre all’Agenzia delle Entrate per la verifica dell’effettivo scopo associazionistico che non nasconda invece una modalità per eludere il pagamento delle imposte dovute.
Detta comunicazione, prevista dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008 – convertito in legge n. 2/2009 -  deve essere effettuata da tutti gli enti privati non commerciali, comprese le società sportive dilettantistiche, che si avvalgono del regime tributario previsto dall’art. n. 148 TUIR e dall’art. n. 4 , c. 4, secondo periodo e c. 6 del DPR 26/10/633.
L’omessa presentazione del modello EAS entro il 15/12 o entro 60 giorni per le associazioni di nuova costituzione, comporterà l’inapplicabilità delle agevolazioni tributarie previste.
l’onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali sussiste anche qualora l’ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi associativi.

L’Agenzia delle entrate, attraverso le circolari n. 12/2009, 45/2009 e 51/2009, ha predisposto un elenco delle associazioni ammesse al formato ridotto.
Sono esonerate:
 le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
 gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
 le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono escluse per assenza di presupposti:
  gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate
 gli enti di diritto pubblico;
 gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72;
 gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72.
 i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
 Le ONLUS.
Per maggiori informazioni si allegano circolari 45 e 51 della Agenzia delle Entrate.

Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it

 
 
 
 
 
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