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I riposi al padre quando la madre è casalinga

Una storia infinita quella dei risposi al padre in caso di moglie casalinga.
Tutto è cambiato quando il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 4293 del 09/09/2008) ha riconosciuto il diritto a godere dei riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 del D.lgs. n. 151/2001 al padre lavoratore anche nel caso di madre casalinga, modificando l’interpretazione data all’ipotesi della lettera c) dello stesso articolo, fino a quel momento, dall’INPS.
A seguire il 12 maggio u.s. le Direzioni generali per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con lettera circolare a doppia firma, hanno recepito favorevolmente quanto espresso dal Consiglio di Stato.
L’INPS allora, con propria circolare n. 112 del 15/10/2009, ha recepito a sua volta l’orientamento giurisprudenziale ma ha posto dei limiti alle motivazioni che possano riconoscere il padre subentrante al posto della madre ai riposi giornalieri.
Le Direzioni generali per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, sono allora tornate sull’argomento per puntualizzare che nessun limite o condizione deve esistere per il diritto del padre.
La vicenda sembra terminata con l’ultima circolare dell’Istituto di Previdenza sull’argomento, la n. 118/2009: la possibilità di usufruire dei riposi da parte del padre nel caso di madre casalinga, non è condizionata alla presentazione di documentazione comprovante l’oggettiva impossibilità della casalinga a dedicarsi alla cura del neonato  e la soluzione è più che giusta in quanto il contrario creerebbe disparità di trattamento rispetto alle altre lavoratrici non dipendenti cui fa riferimento la norma.
Vedi articoli sull’argomento di Rossella Quintavalle su Guida al Lavoro n. 21/2009 e 46/2009
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
 
 
 
 
 
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