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Le News Tamburelli-Quintavalle

Pubblicato il decreto sulla riduzione degli acconti di imposta

 
Dopo il via libera dato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, è giunto in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24/11/2009 il Decreto Legge  n. 168 che ufficializza la riduzione dell’acconto totale IRPEF dal 99 al 79%.
Maggiore liquidità viene lasciata nelle tasche dei contribuenti in considerazione del particolare momento che la nostra Nazione sta vivendo.
Possiamo quindi posticipare una parte di acconto IRPEF dovuto per il 2009, rimandandolo a giugno, quando ci troveremo a definire le imposte dovute per l’anno in corso.
Dovremo però rimanere in attesa di una circolare esplicativa perché rimane da scoprire in quale modo andrà riversato quest’acconto: se versato sempre come acconto o come saldo, il che ci permetterebbe una più ampia rateizzazione in quanto il secondo acconto non è possibile pagarlo a rate. Stessa riduzione andrà effettuata anche sui secondi acconti comunicatici dal CAAF ai sostituti, anche loro coinvolti nella riduzione della percentuale già prevista al 99%.
Chi avrò invece versato gil 99%, si troverà con un credito d’imposta da portare in compensazione, con codici anch’essi probabilmente da definire.
Un  maggior lavoro per tutti ma necessario in questo particolare momento che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle.
Come effettuare il calcolo?
Sapevamo che dal primo di novembre al 30 novembre è possibile recarsi in banca per il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute per il 2009.
Già a giugno/luglio abbiamo provveduto al pagamento del primo acconto per il 2009.
L’intervento di riduzione dell’acconto IRPEF interessa i lavoratori autonomi, le imprese, dipendenti e pensionati.
Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN31 del modello Unico o il rigo 31 del modello 730/3 o le risultanze dei CAF:
se l’importo è superiore a 52,00 euro, l’acconto dovrebbe essere abbassato dal 99% al 79% di quanto indicato a quel rigo.
Se l’importo risulta superiore a euro 260,00 stiamo trattando il secondo acconto in quanto già pagato il primo a giugno/luglio 2009. In tal caso si dovrà calcolare non più il 59,4 % ma il 39.4%, oppure calcolare il 79% di quanto indicato al rigo RN31 e sottrarre quanto già pagato a titolo di primo acconto e versare la differenza con il codice tributo 4034.
Si ricorda ancora che quanto non versato a novembre, verrà comunque pagato a giugno 2010 come saldo.
Se il contribuente è anche titolare di partita IVA dovrà versare anche gli acconti, se dovuti, delle imposte IRAP e  dei contributi INPS commercianti o gestione separata nelle misure già previste, senza riduzioni di percentuali non modificate dal decreto in argomento. Nessun cambiamento è previsto neppure per le imposte IRES.
Ravvedimento operoso
Se ci si trova comunque in difficoltà economica o si sbaglia la previsione nel caso l’acconto sia ridotto ancora, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato.
Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 2,5%  se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, oltre naturalmente agli interessi legali del 3% in ragione d’anno.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
 
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