PEC Obbligatoria per i Professionisti entro il 29 novembre
di Riccardo Arena
di Riccardo Arena
Entro il 29 novembre 2009 tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti ad attivare e a comunicare ai proprio Ordini o Collegi un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Lo stabilisce il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, che prevede inoltre la pubblicazione di tali indirizzi, a cura degli stessi Ordini e Collegi, in un apposito elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni.
Una volta comunicata agli ordini, la PEC professionale rappresenterà la “sede elettronica� ufficiale del professionista, ove potranno essere recapitate tutte le comunicazioni inviate dalle P.A. “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo�.
I professionisti potranno a loro volta inviare comunicazioni valevoli a ogni effetto di legge alle Pubbliche Amministrazioni, obbligate a loro volta per legge a istituire almeno una casella di PEC istituzionale, nonché utilizzare la propria casella di posta certificata nei rapporti con altri privati, purché siano anch’essi dotati di PEC.
Si ricorda infatti che la PEC è un sistema di posta elettronica che, integrando caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione dei dati ivi contenuti, ha un valore legale pari a quello di una tradizionale raccomandata con avviso di ricezione, purché la trasmissione avvenga tra utenti entrambi dotati di PEC.
Di norma la PEC non è gratuita, ma molti Ordini professionali hanno provveduto ad attivare convenzioni con i gestori accreditati affinché i propri iscritti possano acquistare una casella certificati a prezzi ancor più economici di quelli normalmente reperibili sul mercato. Ogni professionista è quindi esortato a contattare il proprio Ordine o Collegio di appartenenza, ovvero visitare il relativo sito Internet, sia per avere informazioni in merito a eventuali convenzioni stipulate sia, soprattutto, per conoscere le modalità operative tramite le quali comunicare il proprio indirizzo di PEC.
Vale la pena ricordare che, al momento, non sono previste sanzioni specifiche in caso di mancata istituzione e comunicazione della PEC, ma non è escluso che nel prossimo futuro possano essere istituite. Alcune categorie di professionisti, tuttavia, saranno “costrette� a dotarsi di PEC per l’esercizio stesso della professione, al di là di qualsiasi obbligo normativo e di qualsiasi sanzione.
Basti pensare che a decorrere dal primo aprile 2010 sarà definitivamente introdotto ComUnica, sistema informatico con il quale tutte le aziende, ovvero i professionisti per loro conto, dovranno effettuare in via telematica le comunicazioni apertura, variazione e cessazione di attività , anche ai fini assicurativi e previdenziali. E l’utilizzo di ComUnica, naturalmente, è subordinato alla disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Riccardo Arena
Staff C.d.L. Rossella Quintavalle
Lo stabilisce il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, che prevede inoltre la pubblicazione di tali indirizzi, a cura degli stessi Ordini e Collegi, in un apposito elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni.
Una volta comunicata agli ordini, la PEC professionale rappresenterà la “sede elettronica� ufficiale del professionista, ove potranno essere recapitate tutte le comunicazioni inviate dalle P.A. “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo�.
I professionisti potranno a loro volta inviare comunicazioni valevoli a ogni effetto di legge alle Pubbliche Amministrazioni, obbligate a loro volta per legge a istituire almeno una casella di PEC istituzionale, nonché utilizzare la propria casella di posta certificata nei rapporti con altri privati, purché siano anch’essi dotati di PEC.
Si ricorda infatti che la PEC è un sistema di posta elettronica che, integrando caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione dei dati ivi contenuti, ha un valore legale pari a quello di una tradizionale raccomandata con avviso di ricezione, purché la trasmissione avvenga tra utenti entrambi dotati di PEC.
Di norma la PEC non è gratuita, ma molti Ordini professionali hanno provveduto ad attivare convenzioni con i gestori accreditati affinché i propri iscritti possano acquistare una casella certificati a prezzi ancor più economici di quelli normalmente reperibili sul mercato. Ogni professionista è quindi esortato a contattare il proprio Ordine o Collegio di appartenenza, ovvero visitare il relativo sito Internet, sia per avere informazioni in merito a eventuali convenzioni stipulate sia, soprattutto, per conoscere le modalità operative tramite le quali comunicare il proprio indirizzo di PEC.
Vale la pena ricordare che, al momento, non sono previste sanzioni specifiche in caso di mancata istituzione e comunicazione della PEC, ma non è escluso che nel prossimo futuro possano essere istituite. Alcune categorie di professionisti, tuttavia, saranno “costrette� a dotarsi di PEC per l’esercizio stesso della professione, al di là di qualsiasi obbligo normativo e di qualsiasi sanzione.
Basti pensare che a decorrere dal primo aprile 2010 sarà definitivamente introdotto ComUnica, sistema informatico con il quale tutte le aziende, ovvero i professionisti per loro conto, dovranno effettuare in via telematica le comunicazioni apertura, variazione e cessazione di attività , anche ai fini assicurativi e previdenziali. E l’utilizzo di ComUnica, naturalmente, è subordinato alla disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Riccardo Arena
Staff C.d.L. Rossella Quintavalle