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Sanatoria COLF e Badanti Non si può rinunciare

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Chi ha presentato domanda di regolarizzazione delle colf e/o badanti, non ci può ripensare: questo è quanto ha ribadito nella lettera circolare del 29/10/2009 n. 6466, il Ministero degli Interni. Pesanti sanzioni investiranno coloro che ci hanno ripensato in quanto, aver iniziato la procedura, vuol dire aver dichiarato un rapporto di lavoro in essere che non può essere negato nel corso della conclusione della procedura prevista. Il 30 settembre u.s. è stato l’ultimo giorno per poter accedere alla regolarizzazione di colf e badanti.
Il cammino più lungo e complesso è sicuramente quello che riguardava i lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno che dovranno attendere ancora un po’ prima che la sanatoria possa ritenersi conclusa anche se già sono iniziate le convocazioni presso le Prefetture.

Vediamone l’iter:
una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verificata la correttezza della documentazione e sentito il parere della questura sull’assenza di motivi ostativi all’assunzione, convoca il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna del Kit per la richiesta del permesso di soggiorno.  Entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS denunciando il rapporto sull’apposito modello LDEN09extraUE.

Sappiamo oramai che per facilitare ed abbreviare i tempi, l’INPS, con messaggio n. 22408 del 6/10/2009, ha comunicato che presso ogni Sportello dell’Immigrazione della prefettura, è a disposizione un presidio INPS per effettuare contemporaneamente alla stipula del contratto di assunzione, la comunicazione obbligatoria di assunzione. Inoltre l’Istituto si è reso disponibile per l’apertura di sportelli unici per l’immigrazione presso alcune delle sedi sparse nel territorio nazionale.
Non si può quindi, cambiare idea in corsa a meno che non vi siano cause di forza maggiore quale il decesso del datore di lavoro, nel qual caso comunque, è ammesso il subentro di un componente il nucleo familiare del deceduto, ma la domanda e il pagamento dei contributi da aprile in poi, se non dichiarato un rapporto ancor più vecchio, deve essere compiuto. Solo dopo il completamento della procedura con la stipula del contratto e la denuncia all’INPS, sarà possibile sciogliere il rapporto di lavoro.

Le Sanzioni in caso di ripensamento

Pagamento contributi pregressi: il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 che contiene le modalità di pagamento dei contributi e degli interessi dovuti per colf e badanti a seguito della domanda di regolarizzazione per i periodi antecedenti il 01/04/2009, qualora dichiarato, in aggiunta al contributo forfetario di 500 euro.
Il pagamento può essere eseguito in unica rata o in rate mensili con l’aggiunta di:
 
  1. fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
  2. fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal venticinquesimo mese.
Normativa di riferimento:

N.B. il contenuto del documento deve essere interpretato tenuto conto il periodo in cui è stato pubblicato.

Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it