• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

Sanatoria COLF e Badanti Non si può rinunciare

Chi ha presentato domanda di regolarizzazione delle colf e/o badanti, non ci può ripensare: questo è quanto ha ribadito nella lettera circolare del 29/10/2009 n. 6466, il Ministero degli Interni. Pesanti sanzioni investiranno coloro che ci hanno ripensato in quanto, aver iniziato la procedura, vuol dire aver dichiarato un rapporto di lavoro in essere che non può essere negato nel corso della conclusione della procedura prevista. Il 30 settembre u.s. è stato l’ultimo giorno per poter accedere alla regolarizzazione di colf e badanti.
Il cammino più lungo e complesso è sicuramente quello che riguardava i lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno che dovranno attendere ancora un po’ prima che la sanatoria possa ritenersi conclusa anche se già sono iniziate le convocazioni presso le Prefetture.

Vediamone l’iter:
una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verificata la correttezza della documentazione e sentito il parere della questura sull’assenza di motivi ostativi all’assunzione, convoca il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna del Kit per la richiesta del permesso di soggiorno.  Entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS denunciando il rapporto sull’apposito modello LDEN09extraUE.

Sappiamo oramai che per facilitare ed abbreviare i tempi, l’INPS, con messaggio n. 22408 del 6/10/2009, ha comunicato che presso ogni Sportello dell’Immigrazione della prefettura, è a disposizione un presidio INPS per effettuare contemporaneamente alla stipula del contratto di assunzione, la comunicazione obbligatoria di assunzione. Inoltre l’Istituto si è reso disponibile per l’apertura di sportelli unici per l’immigrazione presso alcune delle sedi sparse nel territorio nazionale.
Non si può quindi, cambiare idea in corsa a meno che non vi siano cause di forza maggiore quale il decesso del datore di lavoro, nel qual caso comunque, è ammesso il subentro di un componente il nucleo familiare del deceduto, ma la domanda e il pagamento dei contributi da aprile in poi, se non dichiarato un rapporto ancor più vecchio, deve essere compiuto. Solo dopo il completamento della procedura con la stipula del contratto e la denuncia all’INPS, sarà possibile sciogliere il rapporto di lavoro.

Le Sanzioni in caso di ripensamento
  • il procedimento di regolarizzazione viene archiviato e non sarà più possibile accedervi;
  • viene meno la sospensione dei procedimenti sanzionatori con rischio di reclusione da sei mesi a tre anni, multa da 5.000 euro, maxisanzione da 1.500 euro a 12.000 euro, più 150 euro per ogni giorno di impiego in nero del lavoratore.

Pagamento contributi pregressi: il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 che contiene le modalità di pagamento dei contributi e degli interessi dovuti per colf e badanti a seguito della domanda di regolarizzazione per i periodi antecedenti il 01/04/2009, qualora dichiarato, in aggiunta al contributo forfetario di 500 euro.
Il pagamento può essere eseguito in unica rata o in rate mensili con l’aggiunta di:
 
  1. fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
  2. fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal venticinquesimo mese.
Normativa di riferimento:
  • Art.1 ter della legge 102 del 3/08/2009 (conversione del decreto legge n. 78/2009);
  • Circolare INPS n. 101 del 10/08/2009
  • Circolare Ministero Interni  n. 10 del 07/08/200
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 209 del 11/08/2009 
  • Messaggio INPS n. 22408 del 6/10/2009
  • Messaggio INPS n. 23090 del 14/10/2009
  • Circolare Ministero Interni n. 6466 del 29/10/2009
  • Decreto Ministero del lavoro  pubblicato il 2/11/2009

N.B. il contenuto del documento deve essere interpretato tenuto conto il periodo in cui è stato pubblicato.

Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.