Dal primo di novembre è possibile recarsi in banca per il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute per il 2009; c’è tempo per l’adempimento fino al giorno 30/11/2009. Già a giugno/luglio abbiamo provveduto al pagamento del saldo 2008 e del primo acconto per il 2009. A differenza dei pagamenti di questa estate, per questo secondo acconto non è prevista la rateazione ma…..
Ma mai come quest’anno sarà nostra cura provvedere ad effettuare un conteggio previsionale qualora ci accorgiamo che i redditi del 2009 sono inferiori a quelli del 2008.
Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN31:
Ravvedimento operoso
Se ci si trova in difficoltà economica o si sbaglia la previsione nell’abbassare il secondo acconto, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato.
Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 2,5% se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, oltre naturalmente agli interessi legali del 3% in ragione d’anno.
Ma mai come quest’anno sarà nostra cura provvedere ad effettuare un conteggio previsionale qualora ci accorgiamo che i redditi del 2009 sono inferiori a quelli del 2008.
Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN31:
- se l’importo è superiore a 52,00 euro, l’acconto è dovuto ed è pari al 99% di quanto indicato;
- se l’importo risulta superiore a euro 260,00 stiamo trattando il secondo acconto in quanto già pagato il primo a giugno/luglio 2009. In tal caso si dovrà calcolare il 59,4 %
Ravvedimento operoso
Se ci si trova in difficoltà economica o si sbaglia la previsione nell’abbassare il secondo acconto, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato.
Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 2,5% se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, oltre naturalmente agli interessi legali del 3% in ragione d’anno.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma