• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

Domani ravvedimento Imposte non pagate il 16 Giugno 2009


Domani, 16 Luglio 2009 la possibilità di pagare le imposte dimenticate di giugno tramite l’istituto del ravvedimento operoso
(articolo 13 Decreto legislativo n. 472/1997 così come modificato dal decreto legge 185/2008- legge 2/2009)
Oggi  e’ possibile ravvedere ciò che non e’ stato possibile pagare entro il 16/06/2009.
Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, ora molto più vantaggioso, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza.
E così anziché vedersi recapitare un avviso che riporti il 30% di sanzione, si può, applicando solo il 2.50% sulle imposte non pagate  più gli interessi legali del 3% in ragione d’anno.
Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio  in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, ha alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte, il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, è così modificato a far data 29/11/2009:
la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
• Ad 1/12 (2.50%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza ( fino al 28/11/2008 era il 3,75%);
• Ad 1/10 (3%)  se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa all’anno in cui la violazione viene commessa ( fino al 28/11/2008 era pari al 6%).
Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.
L’anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere le ritenute 1001 relative al mese di dicembre 2008 in scadenza il 16/01/2009, si dovrà indicare l’anno a cui si riferisce il versamento e quindi il 2008.
La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 16/06/2009, entro il 16/07/2009 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1002.47 (1000 più interessi maturati così calcolati: 1000,00 x 30gg x 3/36500)
codice 8906 ( sanzione  sostituti di imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%).
Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà nota di rettifica dell’INPS.
La nota di rettifica verrà notificata in prima battuta dall’Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all’Invio delle denunce mensili per dare al professionista incaricato la possibilità di poterla eventualmente contestare e poi inviata direttamente in forma cartacea all’azienda debitrice.
Codici ravvedimento principali:
- 8901  IRPEF
- 8902 Addizionale regionale IRPEF
- 8903 Addizionale comunale IRPEF
- 8904 IVA
- 8905 IRPEG
- 8906 Sostituti d’imposta
- 8907 IRAP
Dal 22/05/2007 (risoluzione 109/E del 22/05/2007) gli interessi andranno indicati con apposito tributo e non più sommati all’imposta ma questa regola non si applica sulle ritenute effettuate dai Sostituti d’imposta che continueranno a sommare gli interessi all’imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770.
Nuovi Codici Interessi:
- 1989 interessi sul ravvedimento IRPEF
- 1990 sul ravvedimento IRES
- 1991 sul ravvedimento IVA
- 1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
- 1993 sul ravvedimento IRAP
- 1994 sul ravvedimento addizionale regionale
- 1998 sul ravvedimento addizionale comunale.
I codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario;
I codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione “regioni� unitamente al codice della regione interessata;
Il codice 1998 dovrà essere indicato nella sezione “ici ed altri tributi locali�, unitamente al codice del comune interessato.
Pagamenti con modello F23
Le sanzioni relative a imposte di registro e altri tributi indiretti, andranno pagate con modello F23. Nello spazio causale  si dovrà indicare il codice “SZâ€? oltre al codice relativo al tributo ravveduto in caso di versamento contestuale.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.