Con circolare n. 16 del 1/2/2019 l’INPS ha reso note le tabelle utili per il pagamento dei contributi per il lavoro domestico valide per il 2019.
Ricordiamo che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, i contributi vanno versati entro 10 gg. dall’ultimo giorno di lavoro. L’Inps inoltre ha ultimamente ricordato che i versamenti scadenti di sabato non sono prorogabili al lunedì.
Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
- 1. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06
oltre € 8,06 fino a € 9,81
oltre € 9,81 |
€ 7,13
€ 8,06
€ 9,81
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€ 1,42 (0,36) (2)
€ 1,61 (0,4) (2)
€ 1,96 (0,49) (2) |
€ 1,43 (0,36) (2)
€ 1,62 (0,4) (2)
€ 1,97 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,04 (0,26) (2) |
€ 1,04 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06
oltre € 8,06 fino a € 9,81
oltre € 9,81 |
€ 7,13
€ 8,06
€ 9,81
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€ 1,52 (0,36) (2)
€ 1,72 (0,4) (2)
€ 2,10 (0,49) (2) |
€ 1,53 (0,36) (2)
€ 1,73 (0,4) (2)
€ 2,11 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,11 (0,26) (2) |
€ 1,12 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.