L’Inps ha diffuso la circolare numero 68 del 11 Maggio 2018, per comunicare le nuove tabelle contenenti i nuovi importi ANF validi dal 1/07/2018 al 30/06/2018. I livelli di reddito familiare ai fini dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT che tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è risultata pari a + 1,1 percento.
Ricordiamo che l’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati e ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari rientrano nei redditi determinati dalla variazione ISTAT .
Dal l /01/1998, tale prestazione è dovuta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati i quali potranno presentare domanda direttamente all’INPS a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. Per tali soggetti, come per i lavoratori subordinati, il 70% del reddito del nucleo deve derivare da rapporti di lavoro parasubordinato e/o di lavoro dipendente.
I lavoratori interessati devono provvedere alla compilazione della nuova domanda da consegnare al datore di lavoro prima dell’elaborazione del cedolino del mese di Luglio 2018 indicando i redditi posseduti relativi all’anno 2017. L’ANF è soggetto a termine prescrizionale di cinque anni, oltre il quale non si ha più diritto alla prestazione. L'assegno per il nucleo familiare non spetterà se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.
Anche le case soggette ad IMU del calcolo del reddito
Sebbene le rendite delle case soggette ad IMU non facciano più parte del reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali regionali e comunali (ad eccezione della seconda casa nello stesso comune che influisce sul reddito per il 50% del suo valore), il loro valore catastale influisce il reddito del nucleo familiare e deve essere comunque indicato, quale reddito complessivo nel modello da consegnare al proprio datore di lavoro per la spettanza dell’assegno (messaggio INPS n. 9710 del 14/6/2013).
Nel link sottostante è possibile scaricare l’allegato 1 con le nuove tabelle ANF.
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 68 del 11-05-2018_Allegato n 1.xls
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it