Le News Tamburelli-Quintavalle

Prestazioni malattia/Maternità G.S.

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Con la circolare n. 61 del 4/4/2018 l’Inps ha diffuso i nuovi valori validi per l’indennità di malattia dei collaborato, nel 2018.

L’indennità di malattia spetta a decorrere dal quarto giorno di malattia e fino ad un massimo temporale di un sesto di 365 giorni e comunque per almeno 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Per gli eventi  che si verificano nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 1/6 di 365 giorni (61 gg.).

Nel caso in cui la malattia si estenda ad un ricovero ospedaliero, il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera (contributi accreditati nei 12 mesi precedenti e reddito non superiore al 70% del massimale contributivo).
l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l’importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della copertura contributiva attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).

l'indennità, calcolata per il 2018 su euro 277,88 (massimale contributivo = euro 100.324,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a :

-        euro 11,12 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

-        euro 16,67  (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

-        euro 22,23 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 

Indennità per ricovero ospedaliero

Il collaboratore, in possesso dei medesimi requisiti richiesti in caso di malattia, ha diritto, in caso di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennità fino ad un massimo di 180 giorni con le seguenti percentuali:

-        8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;

-        12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità;

-        16% del massimale contributivo de risultano accreditate da nove a dodici mensilità.

Per le degenze iniziate nell'anno 2014, l'indennità, per ogni giornata indennizzabile, è pari a:

-          euro 22,23, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

-          euro 33,35, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

-          euro 44,46, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

L’indennità però non sarà retribuita dal committente ma direttamente dall’INPS dietro apposita domanda, sulla quale andranno indicati la durata del rapporto di collaborazione in corso, i compensi lordi percepiti nell’anno di insorgenza della malattia, il periodo e gli importi percepiti nell’anno precedente.

 

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

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