Per ogni licenziamento effettuato il datore di lavoro deve corrispondere all’INPS un importo pari al 41% dell’importo preso a base per la NASpI da versare entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Importo base di calcolo |
Contributo riferito a 12 mesi |
1.208,15 |
495,34 |
Tale importo deve essere moltiplicato per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un importo massimo di 1.486,02 euro equivalente a rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi; il calcolo è effettuato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale (vanno calcolate le frazioni di mesi superiore a 15 giorni). Nessuna riduzione deve essere effettuata in caso di contratto di lavoro part-time.
Ticket di ingresso al licenziamento collettivo
L'art. 1 comma 137 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ha stabilito che per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015 (contributo CIGS dello 0,90%), l'aliquota percentuale del 41% utile per il calcolo del contributo del licenziamento, è innalzata all'82%. Sono interessati alla novella norma tutti i datori di lavoro, imprese e non imprese, soggetti al versamento del contributo CIGS.
Tale nuovo importo è triplicato nei casi di licenziamento collettivo per il quale non sia stato raggiunto l'accordo sindacale.
I datori di lavoro interessati sono tenuti a calcolare la contribuzione secondo il seguente schema.
Contributo annuo licenziamenti collettivi Aziende soggette alla GIGS |
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Con accordo |
Senza accordo |
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Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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