Il congedo obbligatorio per i neo papà, inizialmente introdotto a carattere sperimentale per il triennio 2013/2015, per effetto di un susseguirsi di norme e da ultimo l’art. 1 comma 354 della legge 232/2016, è stato prorogato con previsione di estensione a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018; tali giorni possono essere goduti anche in via non continuativa. Trattandosi di un diritto autonomo, lo stesso è aggiuntivo a quello della madre e spetta anche se la madre non ha diritto al proprio congedo di maternità.
Diversamente da quanto previsto per la madre in caso di parto prematuro in relazione allo slittamento del termine di inizio del congedo obbligatorio, per il neopadre i cinque mesi durante i quali deve fruire della giornata di permesso obbligatorio, scadono al compimento del quinto mese di vita del bambino.
Al padre è riconosciuta, per i giorni di congedo obbligatorio (in aggiunta alla madre), un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro, al pari delle altre indennità. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo, con almeno 15 giorni di preavviso. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola prendendo a riferimento la data presunta del parto.
Dal 2018 è stato infine ripristinato il congedo facoltativo ma per un solo giornoe in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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