Fino al 31 dicembre 2017, i buoni già acquistati prima del 17 marzo potranno essere utilizzati per qualsiasi lavoratore e in tutti i settori di attività nel rispetto della relativa previgente normativa, oggi abrogata (81/2015). |
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L’inps con messaggio n. 4752 del 28/11/2017 è intervenuto per rammentare tale disposizione. Se non utilizzati, la spesa già effettuata, può essere richiesta a rimborso.
Non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Le eventuali prestazioni già inserite nella procedura informatica e relative a periodi post 2017 verranno cancellate senza informarne il committente. Se trattasi di prestazioni a cavallo tra gli anni 2017 e 2018, verrà effettuata la cancellazione solo relativamente al 2018. I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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