• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

Detrazioni 19percento Premi di assicurazione

Detrazioni 19percento Premi di assicurazione

 

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:

  • per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.

    La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere e per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto.

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 12 del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013,

resta anche quest’anno una detraibilità non superiore a euro 530.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:

  •  l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;

  • i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. Il citato decreto stabilisce, in particolare che:

  • gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;

  • i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.

    In questo caso l’assicurazione è detraibile per un importo non superiore a euro 1.291,14 al netto dei premi rischio morte/invalidità.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352).

     (Rigo E8/E10)

 

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 

 

 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.