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F24 con compensazioni: e il bonus Renzi?

Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24

Il D.L. 50 del 24/4/2017 ha apportato ulteriori modifiche relativamente al pagamento del modello F24. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate le ultime istruzioni.

Ricordiamo che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite i servizi home banking.

Qualora il modello F24, per effetto di compensazioni risulti pari a ZERO, vi è obbligo di presentarlo esclusivamente  utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti

Le stesse regole già previste per il modello F24 a Zero, a decorrere dal 24/4/2017 ma con controllo che sarà effettuato a partire dal 1/6/2017, valgono anche i modelli F24 contenenti creditiutilizzati in compensazione (no INPS), con saldo finale maggiore di zero che possono pertanto essere presentati esclusivamente per via telematica, anche se il risultato è diverso da zero,  per i quali non potrà più essere utilizzato il sistema home banking. Ciò che riguarda più da vicino i datori di lavoro è l’erogazione del bonus Renzi, per il quale si attendono ancora chiarimenti in quanto circolano diverse interpretazioni. A venirci incontro è il CUP ( Comitato unitario delle professioni) che in data 9 maggio,  come si legge da un comunicato pubblicato sul sito dei Consulenti del Lavoro , si è attivato in audizione presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica (Bilancio) della Camera dei Deputati  e ha depositato un documento contenente osservazioni e proposte su alcune misure del DL 50/2017 che , si legge, “rischiano di essere troppo penalizzanti per gli iscritti agli ordini e collegi professionali e soprattutto non in linea con le finalità di bilancio e di contrasto all'evasione fiscale che si intendono perseguire.Tra le osservazioni spiccano, ad esempio, i chiarimenti urgenti sulla natura del Bonus Renzi e del credito d'imposta scaturente dal modello 730, assieme al ripristino della possibilità di trasmissione dei modelli F24 tramite i canali alternativi a quello dell'Agenzia delle Entrate.”

Noi attendiamo fiduciosi. Comunque vada sarà una ulteriore complicazione sia per i soggetti interessati che per gli intermediari che si troveranno ad essere coinvolti per l’ennesima volta nei rapporti diretti tra contribuenti e fisco, con pesanti responsabilità che, anche se remunerate, non lo saranno mai adeguatamente.

Ulteriore novità rispetto al passato, riguarda i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, i quali sono tenuti anch’essi a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, intermediario abilitato).

 Inoltre, sempre a seguito della pubblicazione del Dl n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza o con utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

 

 

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