Dopo la circolare n. 38/2017 riguardante l’implicazione della recente normativa in merito alla richiesta dei permessi finalizzati all’assistenza dei familiari con grave disabilità, con circolare n. 66 del 31/3/2017, l’INPS illustra come la legge sulle unioni civili, n. 76 del 20/5/2016, ha influito sull’obbligo assicurativo presso la gestione dei lavoratori autonomi e artigiani e commercianti.
Partendo da quanto stabilito all’articolo 20 della legge sulle unioni civili “ le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”, si vanno via via delineando tutti gli aspetti che coinvolgono il “coniuge” e di conseguenza le parti di un’unione civile. Nell’ambito dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, dunque, risulta assicurabile anche la parte di un’unione civile che partecipa all’attività lavorativa in qualità di collaboratore del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.
I conviventi di fatto sono invece esclusi dagli obblighi previdenziali della gestione autonomi in quanto gli stessi non sono considerati nè parenti nè affini rispetto al titolare d’impresa; gli stessi saranno destinatari di altri trattamenti previsti per diverse tipologie di rapporto lavorativo.
L’Istituto di previdenza si riserva, tuttavia, di tornare sull’argomento dopo che l’Autorità Finanziaria avrà fornito le indicazioni utili ai fini fiscali di tale novità.
Mio approfondimento su Guida al lavoro – Sole 24 ore – n. 16 del 14/4/2017
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it