Ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo scritto lodandoli e criticandoli nello stesso tempo, hanno subìto modifiche continue per poi essere abrogati in 24 ore. Parliamo dei voucher, i c.d. buoni lavoro da poco rinormati dal D.lgs. n. 81/2015.
Dal 17 marzo 2017, in fretta e furia, al fine di evitare un referendum, durante il consiglio dei ministri, è stata deliberata l’abrogazione degli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo del 2015 in riferimento al lavoro accessorio. I buoni lavoro non si potranno più acquistare ma, per coloro che ne sono già in possesso, sarà possibile utilizzarli fino al 31/12/2017.
Modificato inoltre l’articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003 e ripristinata la responsabilità solidale del commettente. Chissà se nei sessanta giorni che trascorreranno prima della conversione in legge, assisteremo ad ulteriori modifiche o attenutati ripensamenti. Sicuramente resta un vuoto normativo che dovrà essere colmato in qualche modo per evitare un aumento del lavoro nero. Un’abrogazione totale esagerata, quale altro istituto nascerà? Ai posteri sempre l’ardua sentenza
Il testo del decreto legge n. 25.
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative del settore che possono individuare metodi e
procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva
degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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