l’INPS con la circolare n. 38 del 27/2/2017, alla luce delle novità emerse dalla legge n. 70/2016 sulle unioni civili e di quanto stabilito nella sentenza della corte costituzionale n. 2136 del 5/7/2016 relativamente al diritto spettante al convivente more uxorio di richiedere permessi per assistere il convivente di fatto affetto da handicap grave, detta le prime istruzioni sulla spettanza dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. n. 151/2001 relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Per ciò che riguarda le unioni civili, tutto nasce da quanto sancito dall’articolo 1, comma 20 della legge n. 76 del 20/5/2016 in merito all’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso:
“ le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Dal coordinamento, dunque, delle due disposizioni ne deriva che:
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i permessi ex lege n. 104/92 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 possono essere concessi anche in favore di una della parti di un unione civile;
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il convivente di fatto può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/92.
Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni, di ambo i sessi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (commi 36 e 37 art. 1, legge n. 76/2016).
Per approfondire l’argomento leggi mio articolo su Guida al Lavoro – Sole 24 ore n. 11/2017
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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