il 28 Febbraio sarà la data ultima per la richiesta, da parte di Artigiani e Commercianti che hanno iniziato un'attività nel corso del 2016, di aderire al regime agevolato.
Tali soggetti autonomi che abbracciano il regime forfettario di cui commi 77-84 , articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss, possono infatti accedere al regime agevolato in riferimento ai contributi dovuti. Il modulo per la domanda è disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Il regime contributivo agevolato permetterà loro di fruire diuna riduzione del 35% della contribuzione dovuta sul reddito forfettariamente determinato. Naturalmente il minor versamento influirà negativamente sulla futura pensione. Gli artigiani e commercianti che hanno aderito al regime agevolato lo scorso anno non devono
ripresentare una nuova domanda, come indicato dall’INPS nella circolare 22/2017. l'Inps ha infatti precisato che La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato di conseguenza detto regime si considera prorogato anche per il 2017, secondo le modalità già illustrate con circolari n. 29/2015 e 35/16.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
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