Con la circolare n. 12 del 27/1/2017, a seguito di quanto comunicato dall’ISTAT, l’Istituto ha reso noto il nuovo valore dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, al quale riparametrare i valori per il 2017. Essendo tale indice pari a – 0.1%, si confermano, in linea di massima, gli stessi valori dello scorso anno.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’ 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 100.324,00
Per i lavoratori dipendenti i contributi utili per l’accesso alla contribuzione volontaria devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria.
Per i lavoratori dipendenti le aliquote di contribuzione variano a seconda del periodo in cui si è inoltrata la domanda e in particolare in base alla data spartiacque del 31/12/1995:
- Ø per gli autorizzati entro il 1995, il versamento IVS è confermato al 27,87% (28,87% per le quote eccedenti € 46.123,00);
- Ø Per gli autorizzati dal 01/01/1996, il contributo è del 33,00% della retribuzione imponibile media settimanale dell’ultimo anno di contribuzione (34,00% per le quote eccedenti € 46.123,00 ).
Artigiani e commercianti
Così come stabilito dall’articolo 3 della legge n. 233/1990 e successive modifiche, per gli artigiani e commercianti l’importo è determinato dall’INPS e calcolato applicando le aliquote medie stabilite per il versamento dei contributi obbligatori, al reddito medio dei redditi di impresa denunciate ai fini IRPEF negli ultimi trentasei mesi di contribuzione precedenti la domanda e in base a ciascuna delle otto classi di reddito diversificate a seconda che il soggetto sia un titolare di qualsiasi età o un collaboratore con più o meno 21 anni di età.
Requisiti
L’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa, quando siano stati versati cinque anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi epoca, oppure, in via alternativa, tre anni di contributi versati nei cinque precedenti la domanda di autorizzazione;
L’importo dei contributi volontari si calcolerà, per l'anno 2017, con le seguenti aliquote:
- Ø artigiani:
- 23,55%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 20,55%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- Ø commercianti:
- 23,64%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 20,64%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in
base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio
dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda,
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non
titolari di pensione pari, per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i
collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
In caso di contribuzione mista si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del DPR 1432/71 come chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Link alla circolare 12/2017
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma