Per la serie “ma guardate come siamo stati bravi a mettervi a disposizione il 730 sempre più precompilato…”, ringraziamo ancora una volta chi di dovere che imposizione, su imposizione, si fa bello sul lavoro degli altri, in questo caso i soliti “intermediari”. Ed è così che anche per i Condomini è arrivata l’ora di cimentarsi con invii telematici utili alla realizzazione del famigerato 730 precompilato. Entro il 28 febbraio, a seguito di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del’Economia del 1° dicembre scorso, gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, dovranno infatti comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese imputate ai singoli condomini afferenti le spese sostenute nel 2016 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini. Via dunque alla raccolta dei dati fiscali dei còndomini per compilare ciò che richiede il software già pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate unitamente al relativo provvedimento e alle modalità di compilazione per la trasmissione. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998. Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) data e ora di recezione del file;
b) identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
Ricordiamo infine che possono fruire della detrazione i titolari di proprietà, nuda proprietà, diritto reale di godimento, contratto di locazione o comodato; la detrazione è inoltre ammessa da parte dei familiari conviventidel possessore o del detentore dell’immobile se ha sostenuto le spese e a lui intestate.
La sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997) e del ravvedimento operoso. Se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ad un terzo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro
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