Minimali e Massimali
I versamenti dovuti sui compensi 2017 dei collaboratori percepiti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, sono determinati su un limite massimo pari a euro 100.324,00 e un limite minimale pari a euro 15.548,00, senza il raggiungimento del quale non si può contare su un intero anno di accredito contributivo ma, eventualmente, su una contrazione dei mesi accreditati in proporzione a quanto versato.
Di seguito una tabella di comparazione 2016/2017 delle tre diverse aliquote dovute alla Gestione Separata.
Lavoratori autonomi iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica |
2016 27% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4% |
2017 25% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4% |
Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica (co.co.co., lavoro occasionale e venditori porta a porta oltre i 5.000 euro) |
31% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. 21,15% c/committente 10,57% c/percipiente |
32% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. 21.81 c/committente 10.91 c/percipiente |
Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati |
24,00% 16,00% c/committente 8,00% c/ percipiente |
24,00% 16 c/committente 8 c/percipiente |
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
Presidente di Hdemia delle Professioni